Sinistri: danno da perdita di chance alla casalinga
In questa storia giudiziaria ad una casalinga era stata riconosciuta una invalidità pari al 25%, determinata da un incidente stradale, mentre non le era stato riconosciuto il danno patrimoniale e quello da perdita di chance.
Il danno patrimoniale non le era stato riconosciuto perché non aveva dimostrato lo svolgimento di una attività professionale produttiva di reddito mentre il danno da perdita di chance non le era stato riconosciuto perché non aveva provato la maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività di casalinga, in seguito all'invalidità riconosciuta.
La questione giungeva in Cassazione e in questa sede i giudici di legittimità (con ordinanza n. 26850/2017) davano ragione alla donna precisando che la perdita patrimoniale, anche a titolo di chance, doveva essere accertata e liquidata con criteri equitativi attraverso il ricorso alla prova presuntiva.
In buona sostanza doveva presumersi che la vittima in seguito all'invalidità nella misura del 25% avrebbe percepito un reddito inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto percepire in assenza dell'infortunio.
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