Avv. Francesca Servadei - La Corte di Cassazione pone la sua attenzione sulla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale. E lo fa attraverso due recenti pronunce.
Dolo eventuale e colpa cosciente, le differenze
Con la n. 14776/2018 (sotto allegata), la prima sezione della Suprema Corte asserisce che il principio del dolo eventuale che si rintraccia nell'articolo 43 del Codice Penale si realizza nel caso in cui il soggetto agente non avrebbe posto condotte omissive al fine di impedire l'evento; in tal caso l'evento morte e l'elemento distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente si rintraccia nell'elaborazione mentale dell'agente nei confronti della verificazione dell'evento.
Tale principio di diritto è stato avanzato dalla IV Sezione del Palazzaccio, con sentenza 30 marzo 2018, numero 14663. Per quanto riguarda quest'ultima sentenza la Corte, riprendendo un orientamento della I Sezione Penale (cfr. sentenza n. 18220/2015), ha affermato che vi è dolo eventuale nel caso in cui il soggetto agente abbia preso in considerazione l'eventualità di commettere un reato ovvero si sia posto nella situazione di commetterlo accettando che non si sarebbe arrestato nel porre in essere la condotta illecita neanche se avesse avuto certezza della verificazione dell'evento; per quanto riguarda poi la colpa cosciente il soggetto pur avendo in mente la verificazione dell'evento non accetta il rischio che questo si possa verificare, a differenza invece del dolo eventuale dove il rischio dell'agente viene preso in considerazione.
La sentenza 14476/2018 si riferisce al caso in cui la morte si è verificata come conseguenza di colpa determinata per la violazione delle leggi che regolano la circolazione stradale, violazione questa che ha causato il decesso del pedone intento ad attraversare la strada.
Nella sentenza n. 14663/2018, la Cassazione ha ritenuto applicabile la cosiddetta "formula Frank" per stabilire se il soggetto agente avesse agito per motivi di lucro ovvero per aumentare la propria importanza agli occhi degli utenti.
Con tale sentenza, che vede imputato un sanitario che operava persone in età avanzata solo per ottenere fondi dalla Regione, il dolo eventuale si realizza nel caso in cui l'agente-sanitario non si sarebbe trattenuto dall'operazione, ossia il dolo eventuale si configurerebbe soltanto nell'ipotesi in cui si ha la contezza che il medico accetta il rischio che non solo il paziente possa morire, ma anche nel caso in cui abbia voluto portare a termine l'operazione rappresentandosi il decesso.
AVV. FRANCESCA SERVADEI
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Cassazione sentenza n. 14776/2018
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