La ricevuta di avvenuta consegna (Rac) dimostra che la notifica telematica è pervenuta alla casella pec del destinatario

di Marina Crisafi - La ricevuta di avvenuta consegna (Rac) prova la notifica telematica, fino a prova contraria. È quanto deciso dalla Cassazione, con ordinanza n. 9368/2018 (sotto allegata), rigettando il ricorso del Monte dei Paschi contro il decreto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l. in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 97 della legge fallimentare.

La banca denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 99 legge fall. Nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo di aver disconosciuto qualsiasi valenza alla comunicazione effettuata a mezzo PEC, in quanto era stata prodotta dalla curatela una ricevuta sintetica di tale comunicazione, priva, come tale, di qualunque valore probatorio attesa l'insuscettibilità di verificarne il contenuto.

Pct: la Rac fa prova

Per il Palazzaccio, i motivi da trattare congiuntamente sono infondati. Anzitutto, l'art. 97 della legge fall. Rilevano, "prevede che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dia comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda". A sua volta, l'art. 99 prevede "che le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si propongono con ricorso depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione". Ne consegue che in caso di omessa osservanza di tale termine il ricorso è inammissibile (e non improcedibile come sostenuto dal tribunale nel caso di specie).

Inoltre, affermano gli Ermellini, "in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario".

È vero che tale documento, ragionano ancora i giudici, non assurge alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, tuttavia, la circostanza che le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria "si debbano effettuare tutte per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005".

L'art. 6 di tale dpr stabilisce che il gestore della pec usata dal destinatario deve fornire al mittente la semplice ricevuta di avvenuta consegna, la Rac appunto, e ciò conferma che la stessa "costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario". Né la ricorrente è stata in grado di fornire innanzi al tribunale prova contraria. Per cui il ricorso è rigettato.

Cassazione ordinanza n. 9368/2018

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