di Annamaria Villafrate: Che cos'è la prescrizione? Le cartelle di Equitalia si prescrivono? Se si, da quando decorre la prescrizione? Qual è il termine di prescrizione per i vari tributi? A questa ultima domanda hanno risposto le S.U. n. 23397/2016, sancendo il principio della prescrizione quinquennale dopo un'articolata motivazione che continua a essere condivisa e applicata da recentissime Cassazioni, corti di merito e Commissioni Tributarie.
Indice:
- Prescrizione: che cos'è
- Cartelle Equitalia, quando si prescrivono
- Prescrizione quinquennale o decennale? Dipende dal tributo
- Prescrizione cartelle esattoriali: parola alle Sezioni Unite
- Prescrizione cartelle esattoriali: la decisione delle SU del 2016
- Prescrizione cartelle esattoriali: le sentenze più recenti
Prescrizione: che cos'è
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La prescrizione è un istituto giuridico che determina l'estinzione di un diritto nel momento in cui il suo titolare, nel caso in esame l'ente di riscossione, non lo esercita per il termine previsto dalla legge. L'argomento trattato esige principalmente l'analisi dell'art. 2948 c.c. che contempla la prescrizione quinquennale, dell'art. 2948 c.c., che prevede quella decennale od ordinaria quando la legge non stabilisce un termine diverso e dell'art. 2953 c.c. relativa gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
Cartelle Equitalia, quando si prescrivono
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Detto questo, è importante precisare che, in riferimento alle cartelle di Equitalia, la prescrizione è il termine entro il quale l'agente di riscossione, notificata la cartella esattoriale al contribuente, può procedere esecutivamente o rinnovare la notifica poiché, trascorso il tempo previsto dalla legge, la cartella non può più essere riscossa.
La prescrizione decorre a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella, una volta scaduto il termine per poterla impugnare. Pertanto, per accertare l'intervenuta prescrizione di una cartella è necessario controllare la data di notifica dell'ultimo atto ricevuto da Equitalia, tenendo presente che, l'invio di un successivo sollecito o di una nuova diffida di pagamento hanno il potere d'interrompere il termine che ricomincia a decorrere da capo.Prescrizione quinquennale o decennale? Dipende dal tributo
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Con la sentenza n. 4283/2010, la Cassazione, aveva precisato che:
- "La consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. Cass. S.U. n. 10955 del 2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
- tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche "uno actu" con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. n. 9295 del 1993). In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico."
Prescrizione cartelle esattoriali: parola alle Sezioni Unite
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Successivamente le S.U. n. 23397/2016 sono state chiamate a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 2953 c.c. ovvero se la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera anche in riferimento agli atti di riscossione mediante ruolo o coattiva dei crediti degli enti previdenziali, delle entrate tributarie ed extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli altri Enti locali e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme fiscali o amministrative ecc. La Cassazione ha dovuto quindi stabilire se l'art 2953 c.c. è applicabile anche nelle quando la definitività dell'accertamento del credito è frutto di un atto diverso da una sentenza passata in giudicato. Il quesito a cui la corte ha dovuto dare una risposta era quindi il seguente: se la decorrenza del termine perentorio per fare opposizione alla cartella di pagamento (art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999), determinando la decadenza dall'impugnazione, produca solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito o renda applicabile l'art. 2953 c.c convertendo il termine di prescrizione quinquennale (art. 3 commi 9 e 10, L. n. 335/1995) in quello decennale.
Prescrizione cartelle esattoriali: la decisione delle SU del 2016
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Al suddetto dubbio giuridico relativo al termine di prescrizione delle cartelle esattoriali, le Sezioni Unite n. 23397/2016 hanno così risposto: "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
In sostanza la Cassazione ha detto che quando la cartella esattoriale non viene opposta dal contribuente nei termini previsti dalla legge e quindi diventa definitiva, questo non significa che il termine di prescrizione quinquennale o più breve (es. il bollo auto si prescrive in tre anni) si trasforma, ai sensi dell'art 2953 c.c. in decennale. Questa regola infatti si applica solo quando il credito dell'agente di riscossione sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.
Prescrizione cartelle esattoriali: le sentenze più recenti
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Il principio delle S.U. 23397/2016 è stato richiamato e confermato:
- dall'ordinanza n. 27390/2017 chiamata a pronunciarsi sulla prescrizione di ben 16 cartelle esattoriali per crediti contributivi INPS;
- dall'ordinanza n. 930/2018 della Suprema Corte, alla cui attenzione è stato posto il quesito relativo alla prescrizione di un tributo della Regione Lazio;
- dall'ordinanza n. 1997/2018 con cui gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un contribuente a cui Equitalia aveva richiesto il pagamento dell'imposta di registro e accessori.
Tirando le fila di un discorso così complesso, che ha affannato le aule dei giudici di merito, delle commissioni tributarie e della Corte di Cassazione, si può affermare che, il termine per riscuotere i tributi locali, le contravvenzioni al codice della strada, i diritti camerali, i contributi Inps, i tributi diretti (es: Irpef) indiretti (es: Iva, Imposta di registro), dopo la notifica della cartella esattoriale non può che essere quinquennale. Per cui se l'agente della riscossione non interromperà il decorso del termine attraverso la notifica di atti idonei, il provvedimento che invierà successivamente sarà nullo.
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