di Lucia Izzo - Niente multa per eccesso di velocità se l'amministrazione non dimostra l'avvenuta taratura del dispositivo di rilevamento producendo la certificazione in ossequio alla normativa vigente.
Una conferma sul punto giunge dal Giudice di Pace di Modena che, nella sentenza dello scorso 24 aprile 2018 (qui sotto allegata) si è pronunciato sull'opposizione a sanzione amministrativa da parte di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità.
La violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada era stata rilevata da un dispositivo elettronico e il magistrato onorario aveva invitato la P.A. a depositare in cancelleria la documentazione richiesta in relazione alla taratura del "Tutor".
Infatti, l'opponente aveva eccepito proprio l'assenza di certificazione da parte della P.A. attestante l'avvenuta taratura in ossequio alla normativa vigente.
Tutor: niente multa se la P.A. non prova l'avvenuta taratura
Pur essendo stata regolarmente evocata in giudizio, l'Amministrazione era rimasta contumace: pertanto, in assenza di alcuna prova documentale sul punto, il giudice non può che dichiarare la pretesa creditoria dell'organo accertatore priva di supporto probatorio.
La decisione del magistrato emiliano, si innesta nel solco tracciato da una copiosa giurisprudenza sul tema.
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La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 113/2015 ha dichiarato illegittimo l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In sostanza, ove sia contestata l'affidabilità dell'apparecchio dal trasgressore che si oppone alla sanzione, il giudice dovrà accertare se l'apparecchio è stato sottoposto alle opportune verifiche.
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Oltre al Ministero dell'Interno, anche la Cassazione si è pronunciata sul punto: gli Ermellini, nella sentenza n. 9645/2016, hanno ritenuto che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) debbano essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.
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Aderente all'impianto normativo e giurisprudenziale appare quindi il dictum del Giudice di Pace che, nel caso esaminato, ha concluso per l'annullamento della sanzione amministrativa.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Giudice di Pace di Modena, sent. del 24 aprile 2018• Foto: 123rf.com