Avv. Paolo Accoti - A mente dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
E' noto a tal proposito che, per la risarcibilità del danno prodotto dalla cosa in custodia, il danneggiato, oltre a provare l'esistenza di un rapporto di custodia, è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Di contro il custode, nello specifico l'ente gestore della strada, per andare esente da responsabilità deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, in altri termini, la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Tale fattore esterno può essere costituito sia dal fatto del terzo, che dalla negligenza stessa del danneggiato come, ad esempio, la disattenzione o la conoscenza dello stato dei luoghi che, in quanto tale, può escludere - o limitare - la responsabilità del custode (Cass. n. 30963/2017).
E' stato, tuttavia, anche evidenziato, come l'eventuale condotta imprevedibile della vittima non possa essere aprioristicamente considerata negligente, o meno, in considerazione del fatto che <<la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode>> (Cass. n. 25837/2017).
Ritenuto pacifico che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc si applica anche alla pubblica amministrazione, pure con riferimento ai beni demaniali, nel caso di specie un tratto autostradale, la stessa risulterà esente da responsabilità qualora dimostri che l'evento dannoso sia determinato da cause esterne ed improvvise prodotte da terzi, e non altrimenti individuabili né rimuovibili nell'immediatezza. Circostanze che, se riscontrate, inducono a ritenere la presenza del caso fortuito e, pertanto, l'assenza di responsabilità in capo al custode.
Questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione, III Sezione Civile, nella sentenza n. 9631, pubblicata in data 19 Aprile 2018.
Macchia d'olio in autostrada: il gestore non risarcisce il danno
Un motociclista conveniva in giudizio l'Anas, quale custode di un tratto autostradale, per vedersi risarciti i danni subiti a seguito di una caduta provocata da una estesa macchia d'olio presente sul manto stradale all'interno di una galleria.
Il Giudice di pace di Salerno accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dall'utente della strada, con sentenza confermata in appello dal Tribunale di Salerno, il quale riconosceva la responsabilità dell'ente gestore attesa l'assenza di imprevedibilità e di inevitabilità dell'evento dannoso, la mancata segnalazione del pericolo e l'assenza di negligenza nella condotta di guida del danneggiato.
Sul ricorso per cassazione proposto dall'Anas, affidato a tre motivi, tutti connessi tra loro, tra cui la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 Cc, la Suprema Corte ripercorre brevemente i principi che sorreggono la responsabilità derivante da cosa in custodia.
Premette, infatti, come <<a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. 24/02/2011, n. 44959)>>.
Una volta interpretato il rapporto di custodia da cui far discendere l'applicazione dell'art. 2051 Cc, evidenzia come <<l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805)>>.
Respinti pertanto i primi due motivi di ricorso, basati essenzialmente sull'estensione del tratto autostradale e sulla conseguente presunta impossibilità di esercitare una vigilanza costante, passa ad esaminare l'ulteriore motivo, quello relativo alla presenza del caso fortuito dovuto al fatto di un terzo.
Sullo specifico punto la Corte di Cassazione ritiene che il Tribunale non si sia attenuto ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 Cc.
A tal proposito sottolinea come <<la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101)>>.
Il ricorso, pertanto, viene accolto nei termini sopra detti, e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.
Va ribadito, pertanto, che "il fatto del terzo", qualora, come nel caso di specie, abbia avuto una incidenza causale esclusiva nella determinazione del danno, esonera da responsabilità il custode, responsabilità che, a maggior ragione, deve essere esclusa anche nell'ipotesi di fatto doloso del terzo (Cass. 13005/2016), a prescindere dalla sua identificazione, atteso che <<l'individuazione precisa del terzo non costituisce un elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico. Ovviamente, l'impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere confusa con l'incertezza sull'effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella produzione dell'evento>> (Cass. 24342/2015).
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