Avv. Paolo Accoti - E' noto che il paziente deve essere messo al corrente sulle condizioni e sui rischi ipotizzabili in relazione ad un intervento chirurgico ovvero ad un trattamento sanitario al quale deve sottoporsi, tanto al fine di poter consapevolmente esprimere il proprio consenso, c.d. consenso informato, a ricevere la prestazione sanitaria necessaria.
Come chiarito dalla giurisprudenza il consenso informato risulta elemento indispensabile per la validità del contratto sanitario e tende <<ad aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute>> (Cass. n. 19731/2014).
Ciò posto, il dovere di informare il paziente risulta assolto qualora il medico fornisca le indicazioni sull'intervento chirurgico da eseguire attraverso un disegno - prima accennato con il dito e poi realizzato con un pennarello - sul punto da operare.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza 9806, depositata in data 20 Aprile 2018.
Consenso informato: sufficiente anche un disegno
Un paziente conveniva in giudizio il chirurgo e la clinica privata nella quale l'intervento chirurgico era stato eseguito, per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni conseguenti ad un intervento chirurgico eseguito per la rimozione di un tatuaggio presente sul deltoide destro.
Lo stesso si lagnava, infatti, del risultato estetico conseguente e, in particolare, della residuata cicatrice di notevoli dimensioni, conseguenza dell'omessa adeguata informazione circa gli effetti dell'intervento.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannava il chirurgo al risarcimento del danno, ritenendo non provata l'adeguata informativa al paziente.
Sentenza confermata dalla Corte d'Appello capitolina, sulla scorta del fatto che <<sul professionista gravava un dovere di informazione la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale e che il convenuto non aveva dimostrato di avere assolto l'onere a lui spettante di adeguatamente informare ii paziente.>>.
Propone ricorso per cassazione il chirurgo, eccependo tra l'altro l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale non considerato gli esiti dell'interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali.
La Suprema Corte rileva come <<Dalle risultanze processuali emerge che il paziente all'udienza del 31 maggio 2000 ha reso le seguenti dichiarazioni: "rispetto alla dermoabrasione tale cicatrice era esteticamente migliore ... Il dottor ….. indicò con il proprio dito l'andamento dell'intervento, figurandolo sul mio deltoide; successivamente, con un pennarello, disegnò il taglio che con il bisturi avrebbe dovuto fare".>>.
Ecco che allora, stabilisce la Corte di Cassazione, <<il controricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto di avere avuto con l'odierno ricorrente un dialogo specifico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento al fine di valutare quello preferibile e ciò con riferimento specifico all'esito cicatriziale di entrambi. In sostanza, il paziente ha dichiarato di avere concordato, insieme al medico, l'intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica, proprio in funzione del miglior esito cicatriziale ("tale cicatrice era esteticamente migliore") e ricevendo indicazioni attraverso un disegno ("successivamente con un pennarello disegnò il taglio ... indicò con il proprio dito l'andamento dell'intervento figurandolo sul mio deltoide"). La decisione impugnata, al contrario, omette di considerare il riferimento specifico agli esiti cicatriziali, nel momento in cui la corte territoriale motiva il rigetto della impugnazione.>>.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, <<atteso che, in forza della omessa valutazione di un segmento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, non sono stati esaminati i presupposti fondamentali dell'azione, quali l'onere di adeguata informazione che non riguarda solo la modalità dell'intervento, ma anche gli esiti cicatriziali che sarebbero derivati dall'intervento. Si tratta di una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito che dovrà essere espletata dal giudice di rinvio.>>.
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