La Cassazione (Sentenza n. 41661/2005) ha stabilito che i delitti di omessa assistenza e di fuga in seguito ad un incidente stradale previsti dall'art. 189 C.d.S., co. 6^ e 7^, sono punibili solo a titolo di dolo
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n. 41661/2005) ha stabilito che i delitti di omessa assistenza e di fuga in seguito ad un incidente stradale previsti dall'art. 189 C.d.S., co. 6^ e 7^, ?sono punibili solo a titolo di dolo, con la conseguenza che ogni componente del fatto tipico, segnatamente il danno alle persone, deve essere conosciuta e voluta e che il fatto è penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo stesso?. I Giudici della Corte hanno precisato che ?l'accertamento della sussistenza del dolo va compiuto in relazione al momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative non soltanto di avere causato un incidente, ma anche di avere arrecato danno alle persone?.
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