Per il Tribunale di Avellino sono inutilizzabili gli esiti del prelievo effettuato come atto di P.G. sul guidatore in stato d'ebbrezza che va assolto in mancanza di altre prove

di Lucia Izzo - Va dichiarato nullo il prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato per guida in stato di ebbrezza, richiesto ai sanitari dalla P.G., se manca l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p., con conseguente inutilizzabilità del risultato delle analisi eseguite.


Ove, dunque, non emergano dall'istruttoria altri elementi che dimostrino lo stato di ebbrezza dell'imputato, questi va assolto per carenza di prova sulla sussistenza del fatto.


È quanto deciso dal Tribunale di Avellino, prima sezione penale, nella recente sentenza n. 618/2018 (qui sotto allegata) che ha dichiarato l'assoluzione dell'imputato difeso dall'avv. Michele d'Agnese del foro di Avellino a cui era stato contestato il reato previsto dall'art. 186 del Codice della Strada.

La vicenda

L'uomo, vittima di un sinistro stradale, era stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso del più vicino nosocomio. Intervenuti sul posto, i Carabinieri avevano verificato che era stato l'imputato a provocare l'incidente, perdendo il controllo del veicolo con buone condizioni di strada, e il medico del 118 li aveva informati del fatto che "il guidatore appariva in stato di ebbrezza".


I militari, quindi, avevano richiesto ai sanitari dell'ospedale di effettuare accertamenti con prelievo di campioni biologici al fine di verificare se l'uomo fosse in condizioni di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.


L'accertamento eseguito dalla struttura sanitaria permise di appurare che l'imputato aveva nel sangue un tasso di alcolemia di 2,5 g/l; tuttavia, all'uomo non era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, né nell'immediatezza, né prima del prelievo ematico (come risultante dal verbale di accertamenti urgenti).


Per tali ragioni, la difesa dell'uomo eccepisce l'inutilizzabilità dell'accertamento medico irripetibile, costituito da tale prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato presso l'Ospedale, in quanto non preceduto dall'avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., da parte delle forze di polizia.

Guida in stato di ebbrezza: l'utilizzabilità del prelievo ematico

Eccezione che, per i giudici del Tribunale, è fondata e merita accoglimento stante anche la copiosa giurisprudenza sul punto, puntualmente richiamata dalla sentenza (per approfondimenti: Guida in stato di ebbrezza: è nullo il prelievo del sangue senza avviso al conducente che poteva farsi assistere dal proprio avvocato).


La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 10850/2008), infatti, ha più volte chiarito che, nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia dì reato (qualificata e condizionata poi dagli esiti del medesimo) ricorre il paradigma normativo dell'atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 354 c.p.p.


A conclusioni opposte deve invece pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito vuoi tramite etilometro, vuoi previo prelievo ematico all'interno di struttura nosocomiale) sia determinato da esigenze meramente esplorative, risultando, in tal caso, espressione di un'attività di polizia amministrativa.


Nel caso di specie, l'accertamento del tasso alcolemico, poiché eseguito esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, è ritenuto integrare i presupposti dell'atto urgente e indifferibile di P.G. per cui, prima del compimento dell'atto, sarebbe stato necessario (ex art. 114 disp. att. c.p.p.) avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.


Ciò nonostante non sia, invece, necessario preventivamente procedere alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o se nominato non sia comparso

Anche la Cassazione, infatti, ribadisce che l'obbligo di preavviso sussiste qualora l'esecuzione del prelievo ematico presso la struttura sanitaria sul conducente coinvolto nel sinistro stradale non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari (attivati in occasione del ricovero), ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, del Codice della Strada (cfr. Cass., n. 51284/2017).


Nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima condizione: dagli atti acquisiti, in particolare dalla informativa di reato e dalla relazione di incidente stradale, è emerso che il prelievo ematico era stato eseguito esclusivamente in ragione della richiesta in tal senso rivolta ai sanitari dagli agenti di polizia.

Nullo il prelievo acquisito in mancanza dell'avviso di farsi assistere da un difensore

Pertanto, secondo il Tribunale, in mancanza del previo avviso di farsi assistere da un difensore si è realizzata una violazione del disposto dell'art. 114 disp att. c.p.p. che dà luogo ad una nullità di ordine generale, non assoluta, ma a c.d. regime intermedio.


Quanto alla relativa eccezione, come precisato dalle SS.UU. (sent. 5396/2015), questa può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, termine rispettato nel caso di specie.


Essa, inoltre, incide non su tutti gli atti del processo penale susseguenti al detto accertamento irripetibile, ma (solo) sul procedimento dì assunzione dello stesso e ha, pertanto, quale effetto quello direndere inutilizzabile a fini probatori l'esito di quell'accertamento.


Pertanto, il giudice ritiene di dover accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato e, per l'effetto, dichiarare la nullità del prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato, con conseguente inutilizzabilità del risultato delle analisi eseguite.


Non emergendo dall'istruttoria svolta altri elementi di prova dello stato di ebbrezza in cui si trovava l'imputato mentre era alla guida del suo veicolo, questi va mandato assolto per carenza di prova sulla sussistenza del fatto.


Si ringrazia l'Avv. Michele D'Agnese per il cortese invio del provvedimento

Tribunale di Avellino, sent. n. 618/2018

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