L'orientamento dominante della giurisprudenza legittimità e di quella merito dei nostri tribunali è quello di assegnare la casa coniugale al genitore collocatario dei figli, in quanto l'assegnazione costituisce appunto strumento volto a tutelare i minori permettendo loro di crescere in un ambiente conosciuto - familiare - assicurando ai medesimi, incolpevoli del fallimento del matrimonio dei propri genitori, una conveniente sistemazione, impedendo quindi, che oltre al trauma e ai disagi della separazione del padre dalla madre, si aggiunga a carico dei minori anche il trauma e i disagi dell'allontanamento degli stessi dall'ambiente in cui hanno vissuto, in cui hanno i loro amici e i propri punti di riferimento.
Pertanto non risulta assolutamente facile ottenere per il padre non affidatario o comunque anche in caso di affidamento congiunto (praticamente la regola) non collocatario dei propri figli, l'assegnazione dell'abitazione familiare.
In sostanza, quindi, l'attribuzione dell'ex casa coniugale è connessa esclusivamente con il collocamento, (o con l'affidamento monogenitoriale). L'orientamento prevalente stabilisce che non debbano essere seguiti criteri diversi da quelli statuiti dall'art. 155 quater del codice civile "tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli".
Casa coniugale al genitore non collocatario, ecco quando
Sussistono, tuttavia alcune circostanze che possono spingere sia in sede di separazione giudiziale il Presidente nell'adozione dei provvedimenti provvisori e pure il Giudice Istruttore successivamente, come pure in sede di separazione consensuale il Collegio in sede di omologa al momento della verifica della rispondenza delle condizioni concordate dai ricorrenti rispetto all'interesse dei figli, a lasciare la disponibilità dell'immobile al padre non collocatario della prole.
Tale possibilità si può verificare se ricorrono determinati presupposti.
Nella specie, se è intercorsa una separazione di fatto e volontariamente i coniugi anche con prole hanno concordato un trasferimento ad esempio della moglie assieme ai figli in una casa diversa dalla residenza
familiare, nonostante il legislatore prima e la Suprema Corte dopo, abbiano inteso attribuire all'assegnazione natura prevalentemente conservativa dell'ambiente domestico a favore dei figli e non già un'impropria finalità di forma di contribuzione economica, la giurisprudenza di merito è orientata a omologare la successiva separazione personale avviata congiuntamente dai coniugi con assegnazione al padre non collocatario dei figli minori dell'abitazione familiare. E questo può avvenire anche se l'immobile risulta essere di proprietà di entrambi i coniugi in quanto appunto rispondente all'interesse primario della prole che in detto caso non appare più essere quello di continuare a vivere nell'abitazione coniugale essendo venuto meno appunto a seguito dello stabile trasferimento degli stessi assieme alla madre presso altra residenza e pertanto nella indicata ipotesi le condizioni previste nel ricorso presentato dai coniugi non sembrano assolutamente alterare la continuità del vissuto domestico dei minori.Risulta, pertanto, fondamentale che affinché l'assegnazione della residenza coniugale venga effettuata in favore del coniuge non affidatario o anche in caso di affidamento congiunto (la regola) il quale non sia collocatario della prole, che l'interesse prevalente dei figli a continuare a vivere nella casa familiare sia venuto meno in conseguenza di un precedente allontanamento degli stessi dall'immobile in oggetto, derivandone in questo caso - essendosi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza della famiglia - il venir meno della ragione dell'applicazione dell'istituto in esame, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, come ha avuto modo di precisare la Cassazione con una sua importante pronuncia sul punto.
Giuliana Degl'Innocenti
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