Cosa sono i privilegi, quale la loro estensione ed efficacia, le tipologie e le novità della delega di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

di Annamaria Villafrate - La disciplina generale sui privilegi è contenuta nel codice civile, anche se non mancano norme speciali che prevedono ulteriori cause di prelazione del credito di questo tipo. I privilegi possono essere generali o speciali, mobili e immobili, il codice civile ne prevede tipologie e ordine. Infine, entro la fine dell'anno, se verrà attuata la delega al Governo per la riforma delle procedure di insolvenza e delle crisi di impresa anche i privilegi retentivi subiranno importanti modifiche.


Privilegio: che cos'è

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Il privilegio, ai sensi dell'art. 2741 c.c. è, come il pegno e l'ipoteca, una causa legittima di prelazione che attribuisce ai creditori la priorità ad essere soddisfatti rispetto ai creditori chirografari, derogando in questo modo al principio generale della par condicio creditorum.

L'art. 2745 c.c. dispone che "Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito". Il legislatore infatti prevede che alcuni crediti devono essere soddisfatti prima degli altri perché rispondono a esigenze sociali particolarmente importanti, come i crediti alimentari o quelli per i tributi statali. L'ordine di preferenza nella soddisfazione del credito privilegiato rispetto a quello chirografaro non si fonda sulla priorità temporale, ma è stabilito dalla legge.

Privilegio: estensione

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L'art. 2749 c.c. prevede che il privilegio si estenda anche alle spese ordinarie per intervenire nel processo di esecuzione, agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi maturati in seguito invece hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Privilegi generali e speciali

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Secondo quanto previsto dall'art. 2746 c.c. i privilegi possono essere generali o speciali. I primi si possono esercitare su tutti i beni mobili del debitore, mentre i secondo solo su alcuni beni mobili o immobili. Rispetto al privilegio generale, che rappresenta una qualità del diritto di credito, quello speciale è un diritto reale di garanzia che il creditore che ne ha la titolarità può esercitare nei confronti di coloro che hanno acquisito diritti dallo stesso debitore dopo l'insorgenza del privilegio.

Privilegi: efficacia

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Secondo l'art. 2747 c.c. il privilegio generale non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che spettano a terzi sui beni mobili che ne formano oggetto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 mentre, a meno che la legge non disponga diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili, se sussiste la particolare situazione a cui è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi dopo la sua insorgenza.

Il successivo art. 2748 c.c. invece prevede che, se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. Discorso diverso per il privilegio sui beni immobili che è preferito all'ipoteca, se la legge non dispone diversamente.

I privilegi previsti da leggi speciali

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L'art. 2750 c.c. prevede che "I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione, mentre a quelli previsti da leggi speciali si applicano le norme del codice civile, a meno che la legge non disponga diversamente." Alcune leggi speciali che prevedono privilegi sono:

  • dlgs. C.p.S. n. 1075/1947: privilegio industriale per il credito agevolato;
  • L. n. 949/1952: privilegio per i prestiti accordati alle imprese artigiane;
  • T.U bancario dlgs.n. 385 /1993: privilegio legale sui finanziamenti di credito agrario e peschereccio e alle imprese;
  • T.U. imposte ipotecaria e catastale d.lgs. n. 347/1990: privilegio immobiliare dello Stato per il credito relativo all'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni;
  • L. n. 41/1982: privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi per i crediti derivanti dai mutui concessi;
  • Legge quadro in materia di lavori pubblici L. n. 109/1994: privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli artt. 2745 e seguenti c.c. per i crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi;
  • T.U beni culturali e ambientali dlgs. n. 490/1999: privilegio dello Stato sugli immobili per i contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili;
  • Disciplina delle associazioni di promozione sociale L. 383/2000: privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis c.c. per i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni;
  • Legge finanziaria 2001 n. 388/2000: privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro sui crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002 di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti;
  • T.U. spese di giustizia d.P.R n. 115/2002:"in caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse";
  • Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti L. 166/2002: privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società in favore della banca che eroga i finanziamenti.

I privilegi sui beni mobili

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La disciplina dei privilegi sui beni mobili è contenuta negli artt. 2751 - 2769 c.c. che li prevedono per i seguenti crediti:

  • art. 2751: spese funebri, d'infermità, alimenti;
  • art. 2751 bis: retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane. La legge di bilancio 2018 modifica l'art. 2751-bis, aggiungendo, dopo le parole:"le retribuzioni dei professionisti" le seguenti "compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto";
  • art. 2752: tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali;
  • art. 2753: contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • art. 2754: contributi relativi ad altre forme di assicurazione;
  • art. 2755: spese per atti conservativi o di espropriazione;
  • art. 2756: prestazioni e spese di conservazione e miglioramento;
  • art. 2757: somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola;
  • art. 2758: tributi indiretti;
  • art. 2759: le imposte sul reddito;
  • art. 2760: dell'albergatore;
  • art. 2761: del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario
  • art. 2762: del venditore di macchine;
  • art. 2763: canoni enfiteutici;
  • art. 2764: del locatore di immobili;
  • art. 2765: derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia;
  • art. 2767: risarcimento danni contro l'assicurato;
  • art. 2768: dipendenti da reato;
  • art. 2769: sequestro della cosa soggetta a privilegio.

I privilegi sui beni immobili

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La disciplina dei privilegi sui beni immobili è contenuta negli artt. 2770 - 2776 c.c. che li prevedono per i seguenti crediti:

  • art. 2770: atti conservativi o di espropriazione;
  • art. 2771: imposte sui redditi immobiliari;
  • art. 2772: tributi indiretti;
  • art. 2774: concessione di acque;
  • art. 2775: opere di bonifica e di miglioramento;
  • art. 2775 bis: mancata esecuzione di contratti preliminari;
  • art. 2776: collocazione sussidiaria sugli immobili.

L'ordine dei privilegi

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L'ultima parte della disciplina civilistica sui privilegi contenuta negli articoli 2777- 2783 ter c.c. si occupa di stabilirne l'ordine:

  • art. 2777: preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti;
  • art. 2778: ordine degli altri privilegi sui mobili;
  • art. 2779: concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli;
  • art. 2780: ordine dei privilegi sugli immobili;
  • art. 2781: concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi;
  • art. 2782: concorso di crediti egualmente privilegiati;
  • art. 2783: preferenza non determinata dalla legge;
  • art. 2783 bis: crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
  • art. 2783 ter: crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea.

Le novità sui privilegi nella riforma del fallimento

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Il testo della delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato al Senato l'11 ottobre 2017, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, incide anche sulla disciplina dei privilegi.

L'art. 10 in particolare delega il Governo a procedere al riordino e riduzione dei privilegi generali e speciali, soprattutto di natura retentiva, adeguando, di conseguenza l'ordine delle cause di prelazione. I privilegi retentivi o possessori a cui si rivolge la riforma sono quelli speciali mobiliari che, oltre a poter essere soddisfatti con priorità sul ricavato dei beni che costituiscono oggetto di privilegio, consentono al creditore di tenere presso di se fino alla soddisfazione del credito i beni che, in caso di inadempimento, possono essere venduti nel rispetto delle norme sulla vendita del pegno.

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