Ufficialmente non vi è ancora una norma che disciplini questa particolare figura che da qualche anno a questa parte si sta affacciando nell'ambito del diritto di famiglia.
Ma procediamo con ordine ed analizziamo ogni singolo aspetto della figura del coordinatore familiare.
- Coordinatore familiare: chi è e cosa fa
- Coordinatore genitoriale: l'incarico e i poteri
- La giurisprudenza in tema di coordinatore genitoriale
- Coordinatore genitoriale: i compensi
Coordinatore familiare: chi è e cosa fa
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Il compito principale del coordinatore familiare è quello di facilitare la risoluzione dei contrasti tra genitori separati o divorziati; potrebbe, infatti, accadere che questi ultimi siano coinvolti in dinamiche conflittuali tali da non avere una lucidità adatta per la gestione della prole in regime di affidamento condiviso.
In base a quanto appena affermato, il coordinatore familiare dovrebbe essere, quindi, un soggetto terzo ed imparziale che aiuta e coadiuva le parti ad attuare un programma di genitorialità (evitando anche quelle che possono essere le conseguenze dannose del conflitto per i figli) ed allo stesso tempo facendo in modo che possa essere favorita la cooperazione tra i genitori (riducendo drasticamente quelli che potrebbero essere i contrasti tra di loro).
Per queste ragioni, la finalità da perseguire sarà quella di salvaguardare l'interesse del minore coinvolto nel conflitto genitoriale; difatti, l'intervento avrà come unico scopo quello del benessere psicofisico del bambino a cui dev'essere garantita la più amplia tutela.
A tal riguardo, il coordinatore familiare avrà come scopo principale quello di supportare i genitori litigiosi e cercare di dirimere e superare i contrasti. Il Coordinatore familiare, quindi, dev'essere necessariamente una persona super partes; una persona che non abbia avuto alcun rapporto con la coppia in qualità di consulente legale, terapeuta , consulente tecnico di parte , consulente tecnico d'ufficio o mediatore familiare. Il coordinatore familiare avrà la possibilità di dare assistenza al giudice esclusivamente nell'ambito del proprio ruolo, senza diventare un vero e proprio suo perito e fornire consulenza medico-legale o psicologica sui figli e sulla famiglia di cui si sta occupando[1].
Coordinatore genitoriale: l'incarico e i poteri
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Generalmente il giudice dispone l'incarico di un coordinatore genitoriale durante il processo di separazione o successivamente anche in ogni altro procedimento relativo all'affidamento della prole. In questi casi, i poteri del Coordinatore familiare derivano direttamente da quello che è il provvedimento del giudice; può anche accadere che il l'incarico derivi da una sottoscrizione di un libero accordo tra i genitori al fine di dirimere le controversie sulla gestione dei figli derivanti dal loro alto tasso di conflittualità.
Quindi, il compito del coordinatore familiare è quello di far rispettare il piano genitoriale in tutti quelli che sono gli aspetti di fondamentale importanza per la prole, come ad esempio quelli relativi alla salute, istruzione, educazione e sviluppo socio-affettivo.
Qualora, infine, il coordinatore familiare dovesse ravvisare dei gravi rischi per i minori (violenza, abusi, maltrattamenti etc.) adotterà a loro tutela le opportune misure ed in primis la segnalazione del problema alle autorità giudiziarie competenti e ai servizi sociali, anche se non si prospettasse una vera e propria fattispecie di reato.
La giurisprudenza in tema di coordinatore genitoriale
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La figura del coordinatore familiare, nonostante sia stata solo di recente introdotta nel nostro ordinamento, ha destato un acceso dibattito soprattutto alla luce di due provvedimenti, rispettivamente del 2016 e del 2017; provvedimenti che hanno introdotto il supporto del coordinatore nei casi un cui vi fossero genitori particolarmente litigiosi che presentavano delle difficoltà nel mettersi d'accordo nella gestione della prole (provocando disagi ai minori).Il decreto del tribunale di Milano
Il primo provvedimento è un decreto emesso dalla IX sezione del Tribunale di Milano (Trib. Milano 29 luglio 2016) Presidente rel. est. Laura Cosmai.
La vicenda riguardava il caso di due coniugi separati che non riuscivano a gestire in modo adeguato il rapporto con la figlia minorenne, la quale secondo il parere del Ctu nominato da Tribunale (a causa dell'eccessiva conflittualità tra i genitori), era a rischio per il suo sviluppo psicofisico. Analizzando nel dettaglio la vicenda, il padre lamentava dei comportamenti inadeguati da parte della madre, la quale a sua volta, aveva richiesto l'affidamento esclusivo della minore; ma il Collegio, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio, aveva disposto l'affidamento condiviso, prevedendo allo stesso tempo l'inserimento della figura del coordinatore genitoriale. Lo stesso CTU riteneva che "il migliore regime di affidamento è quello condiviso, in modo da garantire sia al padre che alla madre l'esercizio di una genitorialità completa, anche tenendo conto delle esigenze psicologiche della minore che vanno nel senso di una fruizione adeguata della coppia genitoriale".
In questo caso, il Collegio ha analizzato, a seguito della CTU, come i genitori, nonostante il persistere di un conflitto nel rapporto di coppia, avessero compreso che fosse necessario modificare i loro comportamento a tutela della figlia; quest'ultima, infatti, aveva dritto ad una "equilibrata crescita psicofisica".
Per queste ragioni, il Tribunale, sentiti i consulenti, ha ritenuto necessaria la nomina di un coordinatore familiare, quale figura più adatta a sostenere i genitori nell'attuazione di un progetto di genitorialità condivisa. Tale incarico doveva essere quindi formalizzato in tempi brevi (45 giorni).
Nel decreto sono stati elencati dettagliatamente i compiti del coordinatore familiare, tra cui quello di salvaguardare i rapporti tra i genitori e la minore; il compito del coordinatore familiare riguardava anche l'opportunità di fornire le direttive per correggere eventuali disfunzioni dei genitori rispetto a quello che è il progetto di crescita della figlia; il coordinatore ha il compito di coadiuvarli nelle scelte in tema di salute , di educazione della minore e di rispetto del calendario relativo alle modalità dell'esercizio di visita da parte del genitore non collocatario.
La durata dell'incarico del coordinatore familiare, prevista dal Tribunale, fu di due anni, con onere a carico dei genitori del suo compenso.
Il provvedimento del tribunale di Mantova
Di recente, precisamente nel maggio del 2017, anche il Tribunale di Mantova (Trib. Mantova prima sezione civile 5 maggio 2017; Pres. Est. Bernardi), ha disposto la nomina del coordinatore familiare con lo scopo di monitorare lo svolgimento dei rapporti genitori/figli. Anche in questo caso, rilevata l'elevata conflittualità da parte dei genitori e a seguito di quanto prospettato dal CTU, nominava un coordinatore familiare, con compenso a carico dei genitori e con scadenza del mandato a gennaio 2018[2].
Coordinatore genitoriale: i compensi
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A questo punto della nostra disamina è necessario porre in essere delle considerazioni di carattere conclusivo. Innanzitutto è necessario ribadire che la figura del coordinatore familiare non è disciplinata né a livello legislativo né a livello codicistico. Per questa ragione ci si chiede, in primis, quale sia effettivamente la posizione del coordinatore familiare rispetto anche allo stesso Giudice Tutelare ed in secondo luogo chi effettivamente ha il compito di vigilare su una figura coì importante che si sta affacciando nel nostro ordinamento.Allo stesso tempo è scontato che il coordinatore genitoriale non si può sovrapporre ai suoi poteri e ai suoi compiti; potrebbe essere visto, pertanto, come una sorta di suo particolare ausiliario, che lo relaziona sui casi che necessitano di una costante supervisione a causa dell' elevato tasso di conflittualità della coppia genitoriale che potrebbe nuocere ad una sana crescita psicofisica della prole. Sembra infatti muoversi in questa direzione la sentenza del Tribunale di Mantova che incarica il Coordinatore genitoriale di redigere una relazione informativa su tutta la sua attività al Giudice Tutelare.
Inoltre si pone la querelle del compenso del coordinatore genitoriale: questo spetta ai genitori conflittuali.
Altro punto saliente riguarda il compenso del coordinatore familiare. A questo proposito ci si chiede: chi dispone il quantum di tale compenso? Viene pattuito tra coordinatore e genitori in base a quali parametri? Anche in questo caso sarebbe opportuna una sua regolamentazione unitaria. E poi, in quest'ottica, ci si domanda chi pagherà il compenso se la coppia è indigente e ammessa al patrocinio a spese dello stato? Sicuramente non sarebbe in grado di sostenere il costo del compenso del coordinatore genitoriale, il cui incarico, tra l'altro, dura solitamente da uno a due anni. Eppure è ovvio che anche i meno abbienti possono essere genitori conflittuali per i quali necessiti tale vigilanza. Occorre pertanto organizzarsi adeguatamente, utilizzando personale esperto e formato appartenente ai servizi socio sanitari, idoneo ad assumere tale incarico e seguire e guidare gratuitamente le coppie genitoriali bisognevoli di tale supporto.
Quindi, in conclusione, è auspicabile una presa di posizione del legislatore sul tema del coordinatore familiare al fine di disciplinare definitivamente una materia ed una figura così delicata che, può senza ombra di dubbio, essere di aiuto nella gestione di conflitti all'interno del nucleo familiare a seguito di una separazione.
Leggi anche:
- Coordinazione genitoriale: istruzioni per l'uso
- Coordinatore genitoriale: un nuovo tutore per la coppia?
[1] In particolare, la figura del coordinatore sanitario si differenzia dalla figura del mediatore familiare: infatti mentre il coordinatore genitoriale ha un ruolo attivo di supervisore, moderatore, con funzione di assistenza, controllo e organizzazione, il mediatore familiare non assume alcuna autorità di decisione, che rimane invece prerogativa dei genitori. Pertanto hanno campi ben separati: il mediatore si attiva primariamente nella fase della formazione degli accordi, il coordinatore, invece, si cura specificatamente di seguire e supportare la coppia genitoriale nella fase di esecuzione del programma stabilito, quale che ne sia la fonte, giudiziale o concordata inter partes. Si è, pertanto, al cospetto di settori diversi di azione e di competenze e professionalità che vicendevolmente si possono coadiuvare, senza interferire nelle loro sfere di azione, in nome di un sostanziale e non solo formale interesse prevalente del minore.
[2] In particolare al coordinatore genitoriale veniva affidato l'incarico di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando sul rispetto del calendario delle visite del padre alla prole e, in caso di disaccordi, di assumere le decisioni opportune a tutela dei minori, nonché di controllare le relazioni genitori /figli al fine di fornire al padre e alla madre le dovute indicazioni correttive di loro comportamenti disfunzionali.
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