Il Quirinale dopo i voti di due mesi fa è stanco dei veti? Giocare con le parole, che bello, che spasso! Non c'è epoca e non c'è lingua in cui non si sia giocato con le parole, come ci insegna Stefano Bartezzaghi, ma anche il fratello Alessandro Bartezzaghi, grande condirettore de La Settimana Enigmistica.
E proprio - a proposito - stasera me ne andrò al teatro Lauro Rossi di Macerata per l'atteso incontro "L'enigma delle parole" con Stefano Bartezzaghi. Famiglia di enigmisti: il padre Piero era un famoso cruciverbista.
Quindi, un po' di corsa per non far tardi, vado a commentare una pronuncia d'inchiostro ancor fresco, quasi un case law!, depositata in data 26 aprile 2018 in tema di sanzioni amministrative pecuniarie del Giudice di Pace di Frosinone che si chiama Dott.ssa Sara Rea ed ha affrontato il caso di una specie di scherzo che ha fatto la Prefettura di Livorno ad un cittadino, tutelato dall'Avv. Roberto Iacovacci del foro di Latina. Un rompicapo che piacerebbe ai Bartezzaghi e un mezzo colpo di scena davvero inedito!
- Il ricorso ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
- Il precedente della sentenza di condanna della Prefettura
- L'inesistenza del titolo esecutivo
- L'annullamento della cartella di pagamento
Il ricorso ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
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Con ricorso ex art. 615 c.p.c. - il rimedio con cui "far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo
(prescrizione, pagamento ecc...)" ricorda il GdP laziale - l'opponente opponeva la cartella di pagamento emessa e notificata dal Concessionario Equitalia Servizi di Riscossione a proprio carico per l'importo di €381,27 per infrazioni al Codice della Strada risalenti all'anno Domini 2015; senonché, eccepiva il ricorrente che la cartella di pagamento era affetta da nullità - lasciamo ora la parola, o meglio la penna, al GdP frusinate - "per avere essa ad oggetto l'ordinanza 000174... titolo presupposto di altra cartella, la n.047 2016 001008..., emessa da Equitalia, impugnata innanzi all'intestato Ufficio e annullata con sentenza n..../2016 emessa dalla scrivente, con condanna della Prefettura di Livorno al pagamento delle spese di lite".Il precedente della sentenza di condanna della Prefettura
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Rappresentava il ricorrente che "al momento della notifica della cartella in questione, la sentenza anzidetta era già passata in giudicato e la Prefettura di Livorno aveva anche ottemperato al pagamento delle spese di lite, pur tuttavia aveva proceduto a riemettere analogo provvedimento 'doppione'".
L'inesistenza del titolo esecutivo
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"Deduceva - quindi - la mala fede della Prefettura convenuta, eccependo la nullità della cartella opposta per inesistenza del titolo esecutivo".
Nessuno si costituiva per la Prefettura labronica.
Il ricorrente invocava l'annullamento della cartella e la condanna dell'ente al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Epilogo: "la cartella in questione è priva di titolo esecutivo, già oggetto di annullamento con la richiamata sentenza..., e pertanto va dichiarata nulla".
Il bello (o il brutto per la Prefettura, a seconda degli angoli visuali) viene ora.
L'annullamento della cartella di pagamento
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"Atteso il comportamento della Prefettura di Livorno la quale, non avendo provveduto allo sgravio della sanzione, non ha impedito ad Equitalia di riemettere una seconda cartella per lo stesso titolo, se ne dispone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'attore, costretto ad affrontare un altro giudizio, che si liquida in via equitativa in €200,00".
E questo è un danno punitivo bello e buono!
Per completezza di cronaca, il ricorrente ha conseguito anche le spese di lite, liquidate in €153,39.
Cosa volere di più dalla vita?
Andare a teatro ad ascoltare, soavemente, Stefano Bartezzaghi!
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