Le molestie per la Suprema Corte sono solo in luoghi pubblici, aperti al pubblico o al telefono

Avv. Francesca Servadei - La sentenza numero 15523/2018, della I Sezione della Corte di Cassazione, sancisce un importante principio di diritto secondo il quale si configura il reato di molestie nel caso in cui la condotta è posta in essere solamente in luogo pubblico, aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono, escludendo quindi la molestia tramite il mezzo cartaceo.

La fattispecie

Il ricorrente veniva condannato dal Tribunale di Rimini ritenendolo colpevole dei reati di cui all'articolo 81 e 660 del Codice Penale; il suo difensore ricorreva in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al fatto che la decisione risultava priva di argomentazioni esaustive che andavano a descrivere la condotta di cui all'articolo 81 e 660 del Codice Penale, rilevanti sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo.

Il reato di molestie

Il ricorso ritenuto fondato, in quanto i Giudici del Palazzaccio osservavano che il reato per il quale si era proceduto mancava del fatto che l'azione si esplicava in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono o per altro biasimevole motivo.

La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Gli Ermellini di Piazza Cavour sottolineano che la fattispecie di cui all'articolo 660 del Codice Penale, comporta che il soggetto agente porre in essere una condotta riconducibile in un luogo pubblico ovvero con il telefono.

Nella fattispecie che ha portato al citato principio di diritto, non si riscontra alcun comportamento descritto dalla norma, data la contestazione di trasmissione di lettere anonime depositate nella cassetta postale, perciò la condotta non si esplica in un luogo pubblico o aperto al pubblico; tale orientamento è stato ripreso dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 30294/2011; Cass n. 26303/2004).

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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Cassazione sentenza n. 15523/2018

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