Per il Palazzaccio, il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. In violazione del principio di autosufficienza, infatti, i ricorrenti non indicano in modo specifico quali fossero i motivi negletti dal Tribunale che, nel respingere la loro domanda, ha affermato che il Comune di Pozzuoli aveva rigettato l'istanza di condono. Ciò non consente di comprendere in che modo la "ratio decidendi" (apparentemente corretta) del provvedimento impugnato potrebbe essere sovvertita dall'eccepito mancato esame delle ragioni difensive.
Né tantomeno può essere accolta la tesi, scrivono i giudici, dell'estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione ai sensi dell'art. 173, c.p. Difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, concludono, "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali" (cfr., tra le ultime, Cass. n. 41475/2016).
Cassazione sentenza n. 18910/2018
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