di Lucia Izzo - Dovrà pagare la multa per aver parcheggiato nella zona di sosta a pagamento, senza il ticket, la signora che non riesce a dimostrare l'irragionevolezza della scelta del Comune di lasciare solo 10 posti di sosta liberi nelle vicinanze.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 10615/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna che se era opposta al verbale che la Polizia Municipale le aveva elevato.
Alla signora era contesta la violazione dell'art. 7 del C.d.S. in quanto aveva irregolarmente lasciato il proprio veicolo in sosta nello spazio regolamentato a orario e a pagamento, senza esporre il biglietto orario attestante il versamento della somma dovuta.
Secondo la difesa della donna, invece, sarebbe stato il Comune a non osservare le prescrizioni del citato art. 7, comma 8, che dispone la riserva di adeguate aree da destinare a parcheggio libero nelle immediate vicinanze delle zone in cui è stata disposta l'installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta, mentre, nel caso in esame, gli stalli di libera sosta non superavano le dieci unità.
La sua eccezione veniva, tuttavia, rigettata sia in prime che in seconde cure posto che, per il Tribunale, sarebbe dovuta essere la ricorrente a dimostrare l'inadeguatezza delle aree di libera sosta; nel caso in specie, invece, tale onere non era stato assolto quindi alla signora sarebbe stato precluso il sindacato sulla discrezionalità della P.A. in merito alla valutazione di adeguatezza della zona destinata a parcheggio libero.
Strisce blu: la prova spetta a chi contesta la multa
Anche la Cassazione conferma come l'onere della prova relativo all'irragionevolezza della scelta concernente il numero dei posti da riservare ad area libera, questione agitata dall'opponente, ricada sul ricorrente, in applicazione del generale principio di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e della presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo.
Infatti, spiega il Collegio, spetta a chi contesta la legittimità dell'atto dimostrare l'esistenza del vizio (cfr. Cass. 23073/2016; 11283/2010). La ricorrente non è riuscita a individuare profili di illegittimità e non ha spiegato perché la scelta del Comune sarebbe stata censurabile sotto il profilo della ragionevolezza per eccesso di potere.
Un simile sindacato, attenendo a una valutazione di opportunità riservata alla Pubblica Amministrazione, è precluso al giudice, la cui cognizione è limitata ai soli vizi di legittimità del provvedimento.
Difatti, nel caso in cui sia stata irrogata una multa per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento, senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, resta escluso un controllo del giudice sulla delibera comunale istitutiva del parcheggio a pagamento con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione (cfr. Cass. SU 9.01.2007, n. 116; Cass. 22793/2014).
Tanto si verifica nel caso di specie, in cui non è dedotta una violazione di legge relativa all'obbligo, previsto dal C.d.S., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento, ma si contesta che le aree riservate alla sosta libera, pur esistenti, siano sproporzionate per difetto.
Per poter sindacare questa valutazione dell'Amministrazione, spiega il Collegio, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare una serie di indici fattuali indubitabilmente cospiranti in tal senso, cosa non avvenuta nel caso in esame.
Nella sua censura la ricorrente non ha neppure tenuto adeguatamente conto della circostanza per cui l'obbligo per i Comuni di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento (ex art. 7, comma 8, C.d.S.) è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come "satura" una determinata strada, sicché, in ragione della presenza di non trascurabili "attrattori di traffico", è prevedibile che l'offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda (cfr. Cass. n. 24938/2014).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso di poter estendere il suo sindacato alla valutazione discrezionale effettuata dalla P.A., disattendendo la richiesta disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto. Il ricorso va dunque respinto.
Cass., VI civ. ord. n. 10615/2018• Foto: 123rf.com