di Lucia Izzo - Da oggi, 9 maggio 2018, diventano procedibili a querela nuovi reati come stabilito dal decreto legislativo n. 36/2018 (qui sotto allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018, avente appunto a oggetto "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103".
L'istituto della procedibilità a querela di parte, come spiega la relazione del Consiglio dei Ministri, viene esteso a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo.
Nuovi reati procedibili a querela
Nell'elenco sono comprese rilevanti ipotesi di reato ad esempio quelle di truffa, appropriazione indebita, frode informatica e anche minaccia.
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Nonostante non manchino le eccezioni, previste dallo stesso decreto legislativo, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l'eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.
La procedibilità d'ufficio viene fatta salva, tuttavia, in presenza di una delle seguenti condizioni:
1) qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
2) qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all'articolo 339 del Codice penale;
3) qualora, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Inoltre, per quanto riguarda i reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, il decreto va a ridurre il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d'ufficio.
Reati procedibili a querela estinguibili per condotte riparatorie
L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi.
Il nuovo art. 162-ter del codice penale, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice dichiarerà estinto il reato ove l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
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Il risarcimento del danno, inoltre, potrà "essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo".
Il decreto n. 36/2018 dunque, va ad ampliare anche le fattispecie di reati riparabili a querela rispetto a quelle a cui aveva originariamente pensato il legislatore al fine di rendere più celebre il sistema penale: l'art. 162-ter, infatti, opera solo nei reati procedibili a querela rimettibile, ovvero per quei delitti e contravvenzioni che offendono interessi individuali nell'esclusiva disponibilità del titolare.
La riparazione del danno potrà avvenire mediante versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio causato alla persona offesa (risarcimento) oppure mediante reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato (restituzione).
La condotta riparatoria, inoltre, non dovrà limitarsi al solo risarcimento, ma anche al ripristino dello status quo ante eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato. Ciò potrà avvenire anche a seguito di un'offerta reale formulata dall'imputato.
Sul punto, l'art. 1209 c.c. precisa che ove l'obbligazione abbia a oggetto denaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta dovrà consistere in una "res" (denaro) da pagare tramite ufficiale giudiziario o notaio. In caso di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consisterà nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Ove l'offerta sia accettata, il pagamento verrà effettuato dal pubblico ufficiale che riceverà le dichiarazioni del creditore per quietanza e liberazione dalle garanzie invece, in caso di rifiuto, l'interessato produrrà copia delle attività compiute affinchè il giudice possa valutarle la congruità e, sentite le parti e la persona offesa dichiarare l'estinzione del reato.
L'art. 162-ter, al terzo comma, precisa che ove l'imputato dimostri di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, potrà, entro l'apertura del dibattimento, chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
In tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordinerà la sospensione del processo e fisserà la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
Disposizioni transitorie
Il provvedimento puntualizza anche la disciplina transitoria per i reati perseguibili a querela in base alle nuove disposizioni: ove questi siano stati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorrerà dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Diversamente, ove il procedimento sia pendente, "il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata".
Decreto legislativo n. 36/2018• Foto: 123rf.com