Sul punto, gli Ermellini gli danno ragione.
L'art. 46 del Dpr 602/1973 affermano infatti stabilisce che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere". Questo perché "il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia".
Nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non a quella di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973. L'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza.
Per cui il ricorso è accolto.
Cassazione ordinanza n. 10701/2018
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