La Suprema Corte fornisce un vademecum per il risarcimento del danno da mancanza del consenso informato, anche ove non si sia verificato un pregiudizio alla salute del paziente

di Lucia Izzo - Sono due i tipi di danni che possono derivare dalla violazione del dovere del medico di informare preventivamente e chiaramente il paziente: da un lato un danno alla salute, dall'altro un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.


Il risarcimento in via equitativa di quest'ultimo tipo di danno, verificatosi in caso di omessa informazione circa un intervento necessario e correttamente eseguito, potrà conseguire all'allegazione del relativo pregiudizio (che dovrà superare la normale tollerabilità) a opera del paziente.


La relativa prova potrà essere fornite dal paziente anche mediante presunzioni fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 10608/2018 (qui sotto allegata) chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una paziente che aveva agito contro il medico e la struttura ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza di inadeguati trattamenti sanitari che le erano stati praticati, senza previa indagine e informativa.


La Corte si concentra sull'unico danno potenzialmente risarcibile nella fattispecie ovverosia quello riguardante l'eventuale lesione del diritto della paziente alla propria autodeterminazione, per mancanza di una adeguata preventiva informazione.

Infatti, la CTU espletata in sede di merito aveva escluso danni alla salute derivanti da una non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, o comunque ad esso riconducibili.

Danni da mancata prestazione del consenso medico informato

I giudici ribadiscono una serie di principi di diritti consequenziali al consolidato orientamento (ex multis, Cass., n. 11950/2013) che ha riconosciuto l'autonoma rilevanza, ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente al trattamento medico.

La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, spiega la Corte, può causare due diversi tipi di danni:

- un danno alla salute, ove sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;

- un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Infatti, il paziente ha la legittima pretesa di conoscere, con la necessaria e ragionevole precisione, le conseguenze probabili dell'intervento medico (non anche quelle assolutamente eccezionali e altamente improbabili), per prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza.

La Costituzione italiana, infatti, "sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive".

Il paziente correttamente e compitamente informato, infatti, sarà in grado di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, eventualmente rifiutando l'intervento o la terapia oppure interromperndola, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento.

Ancora, questi potrà decidere di acquisire ulteriori pareri di altri sanitari oppure rivolgersi a un'altra struttura che offra maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie.

Conseguenze dell'omessa o insufficiente informazione al paziente

Diverse sono le conseguenze dell'omessa o insufficiente informazione da parte del sanitario e queste dipendono dall'esito dell'intervento e dall'eventuale danno alla salute che potrà essere cagionato al paziente. Tuttavia, un danno può sorgere anche se l'omessa informazione riguarda un intervento correttamente eseguito, che non ha cagionato alcun danno alla salute del paziente.

In tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte a esse.

Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione, verificatosi per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio a opera del paziente.

Questi sarà onerato della relativa prova, che potrà essere fornita anche mediante presunzioni, fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione

Poichè nel caso di specie la ricorrente non ha allegato, ancor prima che provato, che in presenza di adeguata informativa non si sarebbe sottoposta all'operazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Cass., III civ., ord. n. 10608/2018

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