Per la Cassazione nessun risarcimento spetta ai fratelli postumi del nato con handicap a causa di errore dei sanitari

di Lucia Izzo - Cosa accade quando il danno al neonato è provocato, nella fase del parto, dalla colpevole condotta dei sanitari del Policlinico dell'Ateneo? Spetta un risarcimento del danno ai fratelli del disabile, nati postumi? E a partire da quale momento deve essere liquidato alla vittima primaria il danno patrimoniale da soppressione della capacità di lavoro?


A queste domande ha fornito una risposta la terza sezione civile della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 9048/2018 (qui sotto allegata), si è pronunciata su una vicenda giuridica iniziata nel 1997, quando una coppia di coniugi citò in giudizio l'Università che gestiva il Policlinico Universitario nel quale era nato il proprio figlio primogenito.


Del danno occorso al bambino, nato con un grave ritardo neuromotorio dovuto a ipossia cerebrale intra partum, i due incolpano i sanitari del Policlinico che, nonostante un evidente quadro sintomatico di sofferenza fetale, non eseguirono prontamente un parto cesareo, non sorvegliarono adeguatamente la gestante durante il travaglio, e comunque le somministrarono dosi eccessive di ossitocina, che si rivelarono controproducenti rispetto al felice esito del parto.


La domanda veniva accolta dal Tribunale e, in sede di Appello il danno (patrimoniale e non) subito dal bambino e (patrimoniale) dai suoi genitori, veniva addirittura liquidato in misura più cospicua. Invece, alcun danno, per la Corte territoriale, andava liquidato nei confronti dei due fratelli postumi in quanto, essendo nati dopo quest'ultimo, non poteva dirsi sussistente un valido nesso di causa fra l'errore dei sanitari e il danno da essi lamentato.

Niente risarcimento ai fratelli postumi del disabile a causa di errore medico

I due fratelli del primogenito ricorrono in Cassazione ritenendo conforme a normalità che i fratelli di persona nata con gravi malformazioni soffrano per le condizioni del proprio familiare, e di conseguenza si sarebbe dovuta affermare, invece che negare, l'esistenza d'un valido nesso di causa tra l'errore dei sanitari e il danno non patrimoniale loro patito.


Invece, secondo gli Ermellini, tutte le regole in materia di causalità (sia materiale che giuridica) impediscono di ravvisare un valido nesso di causa tra la condotta del sanitario che provochi lesioni a un neonato, e il disagio dei fratelli venuti al mondo, rispettivamente, uno e sei anni dopo.


Infatti, chiariscono i giudici, la scelta dei genitori di generare altri figli non può dirsi "conseguenza" dell'errore commesso dai sanitari. E se quella scelta non fu conseguenza dell'errore medico, nemmeno potrà esserlo il disagio e gli altri pregiudizi lamentati dagli odierni ricorrenti, venuti al mondo per effetto di quella scelta.


Provocherebbe effetti paradossali, inoltre, affermare che il fratello postumo d'un bimbo nato invalido per colpa d'un medico possa domandare a quest'ultimo il risarcimento del danno consistito nel nascere in una famiglia non serena: in teoria,ad esempio che, anche la madre potrebbe essere ritenuta responsabile per aver messo al mondo un secondo figlio, pur sapendo della preesistenza d'un fratello invalido


Ancora, non solo nel caso di errore medico, ma dinanzi a qualsiasi fatto illecito lesivo dell'integrità psicofisica, tutti i parenti postumi della vittima primaria potrebbero domandare un risarcimento al responsabile, addirittura il coniuge che contragga le nozze dopo l'infortunio del partner sarebbe legittimato alla richiesta di risarcimento, senza limiti di generazioni o di tempo.


Per il Collegio, l'insostenibilità di tali approdi evidenzia, in virtù della regola della reductio ad absurdum, l'erroneità del presupposto su cui si fondano, e cioè che persone non solo non nate, ma neanche concepite al momento della commissione del fatto illecito, possano domandare al responsabile di questo un risarcimento.

Perdita capacità di lavoro: quando si liquida il danno

Coglie nel segno, invece, la doglianza dell'Università secondo cui la Corte d'Appello avrebbe sovrastimato il danno patrimoniale da soppressione della capacità di lavoro patito dalla vittima primaria: il giudice aveva liquidato il danno capitalizzando il reddito annuo che la vittima, se fosse stata sana, avrebbe verosimilmente guadagnato (determinato in via equitativa in misura pari al triplo della pensione sociale).

Più correttamente, secondo l'Università, la capitalizzazione sarebbe dovuta avvenire in base a un coefficiente corrispondente all'età che la vittima avrebbe avuto al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro, perché è solo da quel momento che nel patrimonio della vittima si sarebbe iniziato a produrre il mancato guadagno.

Nell'accogliere tale doglianza, la Cassazione rinvia la decisione sul punto alla Corte d'Appello, in diversa composizione, enucleando una serie di principi di diritto ai quali quest'ultima dovrà attenersi.

In primis, spiegano gli Ermellini, il danno da perdita della capacità di lavoro deve essere liquidato:

- sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e il momento della liquidazione;

- capitalizzando i redditi che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione.


Invece, qualora il danno da perdita della capacità di lavoro sia patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire:


- sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa, e quello della liquidazione;

- capitalizzando i redditi futuri, che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione;

- se la liquidazione dovesse avvenire prima del raggiungimento dell'età lavorativa da parte della vittima, la capitalizzazione dovrà avvenire o in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro; oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.



Cass., III civ., sent. n. 9048/2018

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