di Lucia Izzo - La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, divenuta così efficace anche per lo Stato italiano, travolge l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. Anche se passate in giudicato, tali statuizioni economiche non possono sopravvivere essendo venuto meno il presupposto per il riconoscimento dell'esborso, ovvero la permanenza del vincolo coniugale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 11553/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo nei confronti della moglie separata.
In sede di separazione personale dei coniugi, era stato stabilito che a quest'ultima l'ex dovesse versare 250 euro mensili di mantenimento; tuttavia, successivamente il marito chiese, ex art. 710 c.p.c., la revoca del proprio obbligo a corrispondere quell'assegno poiché, dopo il passaggio in giudicato sentenza di separazione, era intervenuta la delibazione della Corte d'Appello competente della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del loro matrimonio concordatario.
Nonostante il Tribunale avesse, in prima battuta, accolto la domanda dell'ex marito, questa veniva respinta a seguito del reclamo della moglie dalla Corte d'Appello: per i giudici, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio non avrebbe potuto determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno.
In Cassazione, il ricorrente contesta alla Corte d'Appello di aver richiamato una pronuncia di legittimità che, però, aveva esaminato la questione del giudicato formatosi su statuizioni economiche adottate nell'ambito di un giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e non una sua fase transitoria o interlocutoria quale è quella (come nel caso di specie) della separazione.
Una doglianza che appare fondata ai giudici di Cassazione i quali approfittano del provvedimento per fornire precisazioni sulla sorte da attribuire alle statuizioni economiche e patrimoniali contenute nella pronuncia di separazione personale dei coniugi divenuta cosa giudicata, in particolare all'assegno di mantenimento riconosciuto a uno degli ex qualora sopraggiunga il provvedimento che attribuisce efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.
Cassazione: le differenze tra mantenimento e assegno divorzile
Sbaglia la Corte d'Appello a equiparare gli effetti della sopravvenuta delibazione (ovvero l'intervenuta efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nello Stato Italiano) sul giudicato riguardante le statuizione economiche adottate nell'ambito di un giudizio avente a oggetto la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio a quello afferente le statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione.
Infatti, l'assegno divorzile è sostanzialmente diverso dal contributo dovuto al coniuge separato, sia perché i due esborsi sono fondati su presupposti del tutto distinti, sia in quanto sono disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.
La separazione di coniugi, precisa la Cassazione, non elide, anzi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento conserva la sua efficacia e la sua pienezza, non presentando alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche solo temporanea, di separazione.
In altri termini, non viene meno il rapporto coniugale, ma si determina solo una sospensione dei doveri di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) con permanenza di quelli di natura patrimoniale, seppur adattati alla nuova situazione.
Invece, con il divorzio il rapporto si estingue definitamente, sia sul piano dello status personale dei coniugi che nei loro rapporto giuridico patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale, fermo restando, in presenza dei figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi gli ex.
Mantenimento travolto dalla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
Le differenze tra gli effetti della separazione e del divorzio, oltre che tra l'assegno di mantenimento e quello divorzile, non consentono di equiparare, come ha fatto invece la Corte Territoriale, gli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, divenuta efficace nello Stato Italiano, sul giudicato riguardante le statuizioni economiche adottate nell'ambito di un giudizio di separazione e di divorzio.
Infatti, solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenimento della moglie e che, contestualmente, cessa per essere eventualmente sostituito dall'assegno divorzile.
È innegabile, secondo la Cassazione, che il vincolo matrimoniale possa venir meno anche, ed eventualmente ancor prima della definitiva decisione sul divorzio (se rispetto ad essa anteriore), allorquando sia resa efficace nello Stato Italiano la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, attraverso il procedimento di delibazione.
Ne deriva, del tutto plausibilmente, che a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non potranno resistere le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi contenute nella loro sentenza separazione, benché divenuta cosa giudicata.
In conclusione, appare irragionevole possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Bisogna, dunque, prendere atto del fatto che, una volta dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale e le statuizioni accessorie a esso connesse.
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