di Lucia Izzo - Il decreto ingiuntivo al consumatore dovrà essere notificato presso la sua attuale residenza, essendo irrilevante che un "familiare convivente" (nel caso di specie la madre) lo abbia accettato presso il vecchio domicilio. Inoltre, l'individuazione del foro del consumatore andrà effettuata al momento della presentazione della domanda giudiziale e non della sottoscrizione del contratto.
È quanto rammentato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 11389/2018 (qui sotto allegata) chiamata a individuare il giudice territorialmente competente in una vertenza tra consumatore e professionista
La vicenda
Quest'ultimo aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo per il pagamento delle proprie competenze professionali nei confronti di una cliente che, tuttavia, si opponeva eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza del giudice che aveva pronunciato l'ingiunzione di pagamento, in base alla disciplina del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206).
La cliente rilevava come dal proprio certificato di residenza risultava il suo trasferimento a Bologna circa due anni prima dell'inizio del giudizio civile, ma il giudice istruttore rigettava l'eccezione di incompetenza in quanto il contratto risultava concluso in provincia di Lecce.
Da qui origina il regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., proposto innanzi alla Corte di Cassazione con cui la ricorrente evidenzia agli Ermellini come la controversia riguardi un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del codice del consumo, fondato sulla sottoscrizione di una lettera di incarico.
Pertanto, soggiunge la stessa, la competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore avrebbe dovuto fare riferimento alla sua residenza, in quanto consumatrice.
La residenza del consumatore va individuata al momento della domanda
La questione relativa all'individuazione del giudice competente per territorio, spiegano gli Ermellini, trova un primo addentellato normativo nella regola generale prevista all'articolo 5 del codice di rito, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, con la conseguenza che l'indagine va riferita al tempo in cui si instaura la lite.
Nel caso di specie si tratta della data di notifica del decreto ingiuntivo che costituisce il momento nel quale, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si definisce la pendenza della lite ai sensi dell'articolo 643 del codice di rito (e non con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, come sostenuto dalla ricorrente).
Alcun dubbio, secondo i giudici, sussiste sull'applicabilità nel caso in esame della disciplina del Codice del Consumo, per cui la posizione da prendere in esame è quella del consumatore e non quella del professionista, avendo il primo il diritto ad un processo che si svolga presso il giudice di prossimità.
All'uopo, la Cassazione rammenta che "in tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto".
Tuttavia, spiega il Collegio, circa l'individuazione del corrispondente foro esclusivo, al (solo) giudice di merito è riservato comunque l'accertamento "del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva".
Dunque, la situazione rilevante è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcun rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto, poiché la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente, mentre il luogo di conclusione del contratto potrebbe, come nel caso di specie, attribuire maggiore tutela alla posizione del professionista presso il cui ufficio il contratto è stato concluso.
Decreto ingiuntivo: irrilevante la consegna a familiare nella vecchia residenza
Non sono invece fondate le deduzioni del professionista che insiste sulla circostanza che la residenza della cliente sarebbe rimasta in provincia di Lecce poiché, presso tale recapito, sarebbe stato ricevuto il decreto ingiuntivo da "familiare convivente".
Si tratta, per i giudici, di un assunto irrilevante in quanto era stato pacificamente acclarato che presso tale domicilio abitava la madre della ricorrente, per cui appare verosimile che quest'ultima avesse accettato l'atto per conto della figlia nonostante la stessa si fosse trasferita da circa due anni a Bologna.
Al contrario, la residenza effettiva della cliente presso tale ultima città trova riscontro positivo nella circostanza che l'avvocato incaricato di curare la fase stragiudiziale della vicenda, oltre che la fase contenziosa della controversia, avesse proprio studio in Bologna.
Per la Cassazione deve presumersi, sulla base di evidenti principi di ragionevolezza, che la parte abbia dato incarico a un legale della città di residenza, risultando assolutamente inverosimile che una persona che abiti un piccolo paese in provincia dia incarico ad un legale di Bologna.
Infine, dal contenuto del contratto non emerge un'elezione di domicilio per tutte le vicende del contratto, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile, ma semplicemente l'identificazione della parte, anche con riferimento al luogo del domicilio, alla data di conclusione del contratto. Il ricorso deve quindi essere accolto e la competenza radicata in capo al Tribunale di Bologna.
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