La Cassazione afferma la responsabilità del medico e della struttura per l'intervento chirurgico effettuato in assenza di consenso informato
Avv. Avoni Stefania - La sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 9180/2018 (sotto allegata) torna ad affrontare l'importanza del consenso informato del paziente prima di intraprendere un intervento chirurgico non indispensabile.
I medici lo operavano subito all'appendicite, senza aver previamente ottenuto il consenso da parte dei genitori, e, durante la fase post-operatoria, gli somministravano un farmaco ritenuto necessario, sebbene la madre, fin da subito, avesse fatto presente che il figlio fosse allergico al latte e ad alcuni antibiotici.
A distanza di circa cinque ore rispetto alla somministrazione del farmaco il bambino decedeva.
I genitori decidevano, pertanto, di intentare causa alla struttura sanitaria e ai medici che avevano avuto in cura il loro figlio ma il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il farmaco incriminante fosse stato somministrato al bambino in dosaggio un po' più basso rispetto al suo peso, onde non assumeva rilievo il fatto che il paziente soffrisse di allergie. Il relativo decesso doveva quindi essere ricondotto al caso fortuito, ossia ad un fatto imprevedibile ed anomalo.
Era conseguentemente doveroso richiedere il consenso alla terapia da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio.
Né assume importanza la distinzione tra allergia ed intossicazione farmacologica, posto che avrebbe dovuto darsi maggior peso alle dichiarazioni rese dalla madre del bambino, al fine di analizzare con scrupolosità le indicazioni e le controindicazioni oltre agli effetti indesiderati e collaterali del farmaco prima di somministrarlo al paziente.
Ne consegue che, in mancanza di detto consenso, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli che si possano verificare, a prescindere dalla corretta esecuzione dell'intervento operatorio. Ciò in quanto il diritto fondamentale all'autodeterminazione va distinto dal diritto alla salute e trova copertura costituzionale, dovendo l'individuo essere considerato libero di scegliere sulla base delle proprie convinzioni etiche, religiose, filosofiche e politiche.
Un paziente infatti, a seguito di adeguata informativa resa dall'operatore sanitario circa l'intervento chirurgico e le sue possibili conseguenze post-operatorie, ha la possibilità di scegliere tra le diverse seguenti alternative:
- decidere di sottoporsi all'intervento;
- decidere di ottenere il parere di altri medici;
- decidere di rivolgersi ad altre strutture sanitarie che possano garantire esiti a lui più favorevoli;
- decidere di non sottoporsi ad alcun intervento chirurgico.
Nel caso di specie l'intervento di appendicite a cui il bambino era stato sottoposto senza il consenso dei genitori, che anzi si erano trovati in disaccordo volendo consultare altre diverse strutture sanitarie, non era necessario né urgente ed aveva comportato la successiva somministrazione al paziente di un farmaco, a cui lo stesso era allergico, per non aver tenuto in debita considerazioni le dichiarazioni della madre.
Segue la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici con conseguente condanna al risarcimento del danno per decesso del paziente.
Avv. Stefania Avoni
Corso Armando Diaz n. 39
avoni.stefania@yahoo.it
www.studiolegaleavoni.it
• Foto: 123rf.com
La vicenda
Un bambino era stato ricoverato in ospedale in conseguenza di una colica addominale dovuta a cause ancora da accertare.I medici lo operavano subito all'appendicite, senza aver previamente ottenuto il consenso da parte dei genitori, e, durante la fase post-operatoria, gli somministravano un farmaco ritenuto necessario, sebbene la madre, fin da subito, avesse fatto presente che il figlio fosse allergico al latte e ad alcuni antibiotici.
A distanza di circa cinque ore rispetto alla somministrazione del farmaco il bambino decedeva.
I genitori decidevano, pertanto, di intentare causa alla struttura sanitaria e ai medici che avevano avuto in cura il loro figlio ma il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il farmaco incriminante fosse stato somministrato al bambino in dosaggio un po' più basso rispetto al suo peso, onde non assumeva rilievo il fatto che il paziente soffrisse di allergie. Il relativo decesso doveva quindi essere ricondotto al caso fortuito, ossia ad un fatto imprevedibile ed anomalo.
Il giudizio di primo e di secondo grado
I genitori del bambino deceduto promuovevano impugnazione innanzi alla Corte d'Appello, che riformava la sentenza di primo grado, ravvisando una colpa medica già nella fase antecedente la somministrazione del farmaco, non essendo stato provato come l'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto il paziente fosse necessario ed urgente.Era conseguentemente doveroso richiedere il consenso alla terapia da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio.
Né assume importanza la distinzione tra allergia ed intossicazione farmacologica, posto che avrebbe dovuto darsi maggior peso alle dichiarazioni rese dalla madre del bambino, al fine di analizzare con scrupolosità le indicazioni e le controindicazioni oltre agli effetti indesiderati e collaterali del farmaco prima di somministrarlo al paziente.
Responsabilità medica per intervento non indispensabile senza consenso
La Corte di Cassazione Civile, avverso cui era stato proposto ricorso da parte della struttura sanitaria, ha confermato la sentenza del Giudice d'Appello, riaffermando il principio secondo cui, in tema di intervento chirurgico non indispensabile, sia necessario acquisire previamente il consenso informato del paziente.Ne consegue che, in mancanza di detto consenso, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli che si possano verificare, a prescindere dalla corretta esecuzione dell'intervento operatorio. Ciò in quanto il diritto fondamentale all'autodeterminazione va distinto dal diritto alla salute e trova copertura costituzionale, dovendo l'individuo essere considerato libero di scegliere sulla base delle proprie convinzioni etiche, religiose, filosofiche e politiche.
Un paziente infatti, a seguito di adeguata informativa resa dall'operatore sanitario circa l'intervento chirurgico e le sue possibili conseguenze post-operatorie, ha la possibilità di scegliere tra le diverse seguenti alternative:
- decidere di sottoporsi all'intervento;
- decidere di ottenere il parere di altri medici;
- decidere di rivolgersi ad altre strutture sanitarie che possano garantire esiti a lui più favorevoli;
- decidere di non sottoporsi ad alcun intervento chirurgico.
Nel caso di specie l'intervento di appendicite a cui il bambino era stato sottoposto senza il consenso dei genitori, che anzi si erano trovati in disaccordo volendo consultare altre diverse strutture sanitarie, non era necessario né urgente ed aveva comportato la successiva somministrazione al paziente di un farmaco, a cui lo stesso era allergico, per non aver tenuto in debita considerazioni le dichiarazioni della madre.
Segue la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici con conseguente condanna al risarcimento del danno per decesso del paziente.
Avv. Stefania Avoni
Corso Armando Diaz n. 39
avoni.stefania@yahoo.it
www.studiolegaleavoni.it
Cassazione sentenza n. 9180/2018
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