Il Consiglio di Stato emana la prima sentenza esprimendosi sulla necessità o meno del permesso di costruire per tettoie e pergotende dopo l'entrata in vigore del regime di c.d. edilizia libera

di Lucia Izzo - Non è possibile stabilire un principio generale sulla necessità o meno del permesso di costruire per quanto riguarda tettoie e pergotende, ovvero per ritenere a priori se queste rientrano o meno nelle opere soggette al regime di c.d. edilizia libera.


Spetta all'amministrazione verificare caso per caso, attraverso una completa e corretta istruttoria, se le opere di copertura realizzate superano i limiti dell'edilizia libera e motivare esaustivamente nel proprio provvedimento perchè si richiede il titolo edilizio maggiore.


Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sesta sezione, nella sentenza n. 2715/2018 (qui sotto allegata) accogliendo l'impugnazione dei ricorrenti contro la determinazione del Dirigente dell'Unità organizzativa tecnica del Municipio XVIII di Roma Capitale.

La vicenda

Il Comune di Roma aveva ordinato ai due, il primo quale usufruttuario responsabile e la seconda quale nuda proprietaria, di rimuovere in quanto abusiva, perché realizzata senza titolo alcuno, una copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno installata sulla terrazza al sesto piano di un immobile.


Il TAR, tuttavia, respingeva l'impugnazione dei due contro tale provvedimento ritenendo che l'opera integrasse ristrutturazione soggetta al necessario rilascio di un permesso di costruire, e non di un titolo edilizio minore, in quanto struttura stabile modificatrice della sagoma dell'edificio, e che quindi in mancanza del permesso stesso ne fosse stata correttamente ingiunta la demolizione.


Da qui l'appello innanzi al Consiglio di stato in cui viene dedotto il travisamento del fatto, dal momento che la struttura per cui è causa, a dire della parte appellante, sarebbe in realtà una tenda parasole scorrevole su binari, liberamente installabile su edifici i quali, come quello interessato, non si trovano in zona vincolata per ragioni storico artistiche o ambientali.

Edilizia libera: possibile ricomprendervi opere non espressamente nominate

Nell'accogliere l'impugnazione, il Consiglio evidenzia come l'abuso contestato ai ricorrenti appellanti consiste nella realizzazione di una tettoia, ovvero di un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza.


Dal punto di vista normativo viene richiamato dai giudici l'art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, che contiene l'elenco delle opere di c.d. edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, spiega il Collegio, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate.


In particolare, con riferimento alle tettoie, viene in rilievo la parte in cui sono considerate opere di edilizia libera gli "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici", concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un'area pertinenziale, come il terrazzo.


Inoltre, secondo i giudici, anche se la norma è stata introdotta dal d.lgs. n. 222/2016, questa deve considerarsi applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa. Ancora, va rilevato il recente intervento in materia da parte del legislatore con il D.M. 2 marzo 2018, di "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", ai sensi del citato decreto legislativo.

Tettoie e pergotende: per il permesso di costruire serve una valutazione caso per caso

Il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiesto dalle disposizioni al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, contenente un "glossario unico" con l'elenco delle principali opere edilizie, comprende al n. 50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le c.d. pergotende.


Ovvero, per comune esperienza, devono ritenersi ricomprese strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura.


Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera.


Al polo opposto, chiarisce il Consiglio, si trova, invece, l'art. 10 comma 1 lettera a) del T.U. 380/2001, che assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, "gli interventi di nuova costruzione".


Tale norma ha orientato l'operato della giurisprudenza in materia di permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche: si afferma, infatti, in via generale, che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell'edificio (ex multis, C.d.S. sez. IV 8 gennaio 2018 n. 12 e sez. VI 16 febbraio 2017 n. 694)


Per il Consiglio di Stato, da tale analisi, emerge quale conseguenza che "non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata".


Tanto premesso, grava dunque sull'amministrazione l'onere di motivare il suo provvedimento in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.


Tutto ciò non si ritrova nel provvedimento impugnato, che si limita ad una descrizione generica di quanto rilevato. Il provvedimento stesso va allora annullato, con salvezza di eventuali successivi provvedimenti dell'amministrazione, conseguenti a un congruo riesame della fattispecie concreta.


Consiglio di Stato, sent. n. 2715/2018

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