Nello specifico, la pdl ha il fine, "pur nel rispetto delle competenze delle regioni" si legge nella presentazione, "a fornire una cornice legislativa unitaria in merito all'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi e nelle strutture sanitarie".
Animali in pubblico, accesso sempre consentito
La nuova normativa, nel dettaglio, va a modificare la legge n. 281/1991 (legge quadro sugli animali d'affezione e randagismo), sulla base delle ultime sentenze intervenute in materia di libertà di movimento dei cittadini, che non può essere eccessivamente limitata quando questi sono accompagnati da animali di affezione, lasciando alla potestà legislativa e regolamentare delle regioni la disciplina delle modalità di accesso e il suo coordinamento con le norme igienico-sanitarie e di salute pubblica.
Il ddl composto da un unico articolo inserisce, infatti, dopo l'art. 1 della legge 281, l'articolo 1-bis che al comma 1 consente "sempre l'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei modi e nei termini stabiliti dalle regioni". Analogamente, viene consentito l'accesso nei pubblici esercizi, salvo che non sia diversamente previsto dalle regioni e sempre nei modi e nei termini da esse stabiliti. Infine, al comma 3, è sempre consentito, "nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei modi e termini stabiliti dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere, l'accesso degli animali di affezione nelle strutture di ricovero, anche a lunga degenza, al fine di consentire ai malati ricoverati il prosieguo del loro rapporto di affezione con i loro animali".
Ddl animali luoghi pubblici
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