di Lucia Izzo - Anche il dispositivo c.d. Tutor Vergilius deve essere omologato e, poiché utilizzato in modalità automatica, saranno necessarie verifiche periodiche per valutarne la corretta funzionalità.
Le tarature dovranno essere documentabili dalle amministrazioni che gestiscono gli apparecchi, in mancanza dovrà essere annullata la sanzione per violazione del limite di velocità in quanto illegittima.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Sala Consilina nella sentenza n. 324/2018 (qui sotto allegata), uno degli unici provvedimenti nel quale il magistrato ha indicato l'assenza di prova non solo delle verifiche effettuate, ma altresì dell'avvenuta omologazione, accogliendo l'opposizione ex art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011 avanzata dalla Globoconsumatori Onlus per conto di un associato.
La vicenda
L'associazione ricorrente si oppone, nel dettaglio, al verbale per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, elevato, nel caso di specie, a causa del superamento del limite di velocità consentita sul tratto autostradale, violazione accertata mediante sistema SICVe.
In particolare, l'opponente evidenzia l'illegittimità del provvedimento per carenza di elementi indispensabili ovverosia per la mancata omologazione e attendibilità della strumentazione di controllo, nonché per omessa prova della sua taratura. La Prefettura, rimasta contumace, non si costituiva né produce la documentazione ex art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo.
Per il giudice onorario l'opposizione risulta meritevole d'accoglimento stante la mancanza della taratura periodica del misuratore di velocità ovvero, nel caso in esame del sistema di controllo c.d. Tutor Vergilius.
Tutor: addio multa se mancano omologazione e verifiche
Per il magistrato, anche dette apparecchiature devono essere munite di omologazione e, in quanto utilizzate in modalità automatica, devono altresì essere sottoposte a verifica periodica per valutarne la corretta funzionalità: questa, si legge nel provvedimento, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale cosi come già stabilito per il Tutor (cfr. Cass., n. 29334/2008)
Scopo della verifica è quello di assicurare un sistema di controlli (preventivi, in corso di utilizzazione e successivi) atto a garantire il cittadino, assoggettato all'accertamento, da eventuali disfunzioni delle apparecchiature che, ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare lesioni al diritto di difesa.
A conferma, il Giudice di Pace rammenta come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle circolari del 27/6/2005 e del 30/6/2005 abbia chiarito che, nell'ambito della Comunità Europea, non risultano emanate direttive comunitarie particolari in materia di dispositivi misuratori di velocità, pertanto se ne deduce che tutti i misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali.
Inoltre, il medesimo MIT ha precisato che la verifica periodica degli apparecchi di misuratori di velocità e prescritta solo per quelli destinati a operare in modalità automatica senza l'ausilio degli operatori. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie in cui non solo non vi è prova delle verifiche effettuate, ma neppure dell'avvenuta omologazione.
Infatti, in nessuna parte del verbale di contestazione, sottolinea il magistrato, è dato leggere che lo strumento di rilevamento SICVe è stato correttamente tarato, né l'ente convenuto ha depositato documentazione in merito
Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 113/2015, che ha rammentato l'obbligo di taratura periodica per gli autovelox, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Principio ribadito anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 9645/2016) secondo cui autovelox e apparecchi similari devono essere sottoposti a verifica periodica della taratura e che, in assenza di tali controlli, le sanzioni elevate non saranno valide.
Tali tarature dovranno, infine, essere documentabili dalle amministrazioni che hanno in gestione gli apparecchi. Poiché, nel caso esaminato, non sussistono dunque prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente, il verbale viene annullato in ogni sua parte.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per il provvedimento
Giudice di Pace di Sala Consilina, sent. n. 324/2018• Foto: 123rf.com