Domanda: Se uno dei cointestatari muore per ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi con formula "Pfr" è sufficiente l'autocertificazione del decesso?
Risposta: Si, è sufficiente che il cointestatario certifichi che l'altro cointestatario è morto. A dirlo è copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 12385/2014; Trib. Verona 24.11.2017) e la legge.
Rimborso buoni fruttiferi: la formula Pfr
Secondo una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano (App. Milano del 25.10.2017) "ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente al DM 19.12.2000 deve applicarsi la disciplina contenuta nel DPR 156/1973 e nell'art. 208 del Regolamento di esecuzione". In applicazione di suddetta normativa, dunque, il rimborso fruttifero in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e "consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto".
Rimborso buoni postali: disciplina
La disciplina del rimborso dei buoni postali è contenuta nelle seguenti disposizioni di legge:
- art. 171 DPR 156/1973: "Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione"
- art. 178 DPR 156/1973: "I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione"
- art. 208 DPR 256/1989, comma 1 (Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni): "I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione"
- art. 1 comma 3 Decreto 19/12/2000: "I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente"
Dalla lettura completa delle disposizioni risulta che il titolare dei buoni non è tenuto a espletare nessuna formalità per ricevere il rimborso dei titoli.
Pertanto, la pratica di Poste Italiane, di richiedere il certificato di morte al cointestatario dei buoni e la quietanza congiunta degli eredi del defunto risulta del tutto illegittima.
Anche qualora Poste italiane abbia adottato un regolamento interno, è chiaro che in virtù del principio di gerarchia delle fonti è la legge a prevalere.
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