Riforma agenti sportivi: la ratio
Solo pochi anni fa - nel 2015 - si era assistito alla liberalizzazione della professione: per iniziare ad esercitare, era sufficiente l'iscrizione al Registro degli agenti sportivi di ciascuna federazione, senza più dover superare l'esame abilitativo. Tale liberalizzazione era dovuta a specifiche richieste delle federazioni internazionali, tra cui la Fifa ad esempio nel mondo del calcio.
Agenti sportivi, necessaria l'abilitazione
Chiunque metta in relazione due o più soggetti al fine di concludere, risolvere o rinnovare un contratto di prestazione sportiva, o un trasferimento di prestazioni sportive o un nuovo tesseramento presso le federazioni nazionali, dovrà quindi essere iscritto al Registro Nazionale del Coni, la cui appunto iscrizione è subordinata al superamento di due prove, una c.d. "generale", che si svolgerà presso il Coni due volte l'anno (marzo e settembre), cui farà seguito la prova c.d. "speciale", che sarà organizzata invece dalla federazione a maggio e novembre, ed a cui potrà partecipare solo chi ha superato la prima prova.Superato l'esame, sarà possibile richiedere l'iscrizione facendone apposita domanda con marca da bollo da 250 euro.
Ogni anno, l'iscrizione dovrà poi essere rinnovata (versando nuovamente la quota annuale di 250 euro).
Gli agenti avranno l'obbligo di partecipare a dei corsi di aggiornamento professionale ogni anno, pena l'esclusione dal registro.
Coloro che l'esame lo hanno già fatto non hanno necessità di ripeterlo; coloro che invece sono già diventati agenti sportivi o procuratori ma dopo il 31 marzo 2015 (quindi senza aver fatto l'esame) saranno "salvati" fino alla fine dell'anno solare in corso.
Dal 2019 non c'è più scampo: l'esame abilitativo è tornato.
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