Chi ha smarrito un buono postale fruttifero può comunque chiederne il rimborso, prima però deve avviare, tramite denuncia, la procedura d'ammortamento. Ecco come funziona

Domanda: In seguito a trasferimento, ho smarrito il mio buono fruttifero postale. E' possibile ottenere il rimborso?

Risposta: La risposta alla domanda dell'utente è positiva. Nel momento in cui un buono fruttifero postale viene smarrito è possibile chiedere il rimborso dopo aver esperito la procedura di ammortamento, finalizzata al rilascio del duplicato. A stabilirlo è la legge n. 948/1951 che contiene le "Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari." La disciplina d'ammortamento è uniforme per tutti i casi in cui il buono postale non è più nella disponibilità materiale del titolare perché smarrito, distrutto o rubato.

Buoni postali smarriti: cosa dice la legge

L'art. 1 della legge n. 948/1951 prevede che: "In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto e' pagabile."

La denuncia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 948/51 "deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante."

Con la denuncia di smarrimento ha inizio così la procedura d'ammortamento finalizzata ad ottenere il duplicato del buono, necessario ai fini del rimborso.

Procedura di ammortamento: chi può fare domanda?

La richiesta del duplicato può essere presentata e sottoscritta solo dai soggetti legittimati:

  • intestatario del buono o dal soggetto a cui costui ha conferito procura;
  • tutti gli intestatari del buono, se cointestato;
  • chi esercita la potestà genitoriale, se il buono è intestato a un minore;
  • tutti gli eredi congiuntamente, se il buono fa parte dei beni caduti in successione.

Procedura d'ammortamento: l'avviso/diffida

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 948/51"Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso (…)."

L'avviso/diffida ha una durata:

  • di 30 giorni se i buoni postali hanno un valore nominale inferiore a € 516,46;
  • di 90 giorni se il valore nominale è pari o superiore a € 516,46.

Questo avviso ha la finalità di rendere noto, all'eventuale detentore illegittimo del titolo (che lo ha rinvenuto casualmente o sottratto) che è stata effettuata la denuncia e che è diffidato, nei termini indicati, a consegnare il buono all'istituto emittente o a fare opposizione, con l'avvertimento che, in difetto il buono sarà inefficace.

Buoni postali smarriti: costo del duplicato

Decorsi i termini suddetti il soggetto o i soggetti che hanno presentato la richiesta, possono ottenere il duplicato del buono postale. Come precisato infine sul sito di Poste italiane: "La duplicazione del Buono cartaceo comporta il pagamento di 1,55 euro indipendentemente dal valore nominale dello stesso."

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