Per il tribunale di Mantova non può essere considerato giustificato motivo sopravvenuto ai fini della revisione dell'assegno divorzile l'orientamento della Cassazione inaugurato con la sentenza Grilli

di Marina Crisafi - Non si può revocare l'assegno di divorzio all'ex solo per il mutato orientamento della Cassazione, inaugurato con la famosa sentenza Grilli (cfr. Cass. n. 11504/2017). È quanto ha affermato il tribunale di Mantova, prima sezione, con la sentenza del 24 aprile 2018, rigettando la richiesta di un uomo di revoca o riduzione dell'assegno divorzile all'ex moglie.

La vicenda

L'ex marito chiedeva al tribunale la revoca o la riduzione dell'assegno di divorzio di 350 euro posto a suo carico, sostenendo che l'ex moglie è economicamente autosufficiente sicchè sarebbero venuti meno i presupposti per l'attribuzione in suo favore dell'assegno in questione alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Cassazione n. 11504/2017.

Nuovo orientamento Cassazione, l'assegno di divorzio resta

Ma il tribunale non è d'accordo. Presupposto per la revisione dell'assegno divorzile, osserva preliminarmente il giudice mantovano, "è il sopraggiungere di un giustificato motivo laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge (cfr., ex multis, Cass. n. 787/2017), non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio

e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile". Per di più il ricorrente non ha dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche (semmai anzi migliorate atteso che lo stesso non era più gravato dal mantenimento della figlia, dal nuovo matrimonio e dal diritto di usufrutto sulla casa di abitazione), né tantomeno erano migliorate le condizioni dell'ex moglie rispetto al momento del divorzio.

Per cui, considerato che "non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio - e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità", nonché l'impossibilità di invocare "il principio del c.d. 'prospective overruling' atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale", il ricorso è rigettato.

Tribunale Mantova sentenza 24 aprile 2018

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