di Lucia Izzo - Non è possibile affermare "oltre ogni ragionevole dubbio" che l'automobilista era alla guida in stato di ebbrezza se l'etilometro utilizzato per i rilievi non è stato sottoposto alle verifiche annuali necessarie per controllare il rispetto degli errori massimi tollerati.
Infatti, la stessa normativa di settore riconosce la possibilità di un modesto margine di errore insito nella prova. Dunque, se il superamento della soglia è risultato essere modesto e manca il corretto adempimento delle verifiche annuali, deve ritenersi non dimostrata la guida in condizioni di assunzione alcolica oltre la soglia.
Lo ha deciso il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 714/2018 (qui sotto allegata) accogliendo le eccezioni del difensore dell'imputato, avv. Fabio Capraro, ex art. 186, comma 2, lett. b), commi 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada.
La vicenda
Quest'ultimo era stato trovato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza posto che l'accertamento mediante etilometro aveva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite fissato dalla Legge in 0,50 g/l (precisamente 1,06 g/l al primo test e 0,97 g/l al secondo test) con l'aggravante dell'aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Ciononostante, la difesa dell'imputato contesta le condizioni dell'apparecchio utilizzato per effettuare la misurazione alcolemica. Da tali eccezioni origina un fitto contraddittorio che vede opposti i consulenti tecnici delle parti a quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso come gli agenti accertatori fossero intervenuti a seguito di incidente stradale tra la vettura dell'imputato e quella di altro automobilista, compiendo un esame preliminare con il precursore che aveva evidenziato positività, cioè colore rosso, per l'imputato e non invece per l'altro conducente di autovettura.
Tuttavia, poiché i Carabinieri non possedevano in quel contesto l'etilometro, era stata chiamata la pattuglia della Polizia locale, che era quindi intervenuta e aveva eseguito le prove con quest'ultimo strumento: entrambe, effettuate a distanza di dieci minuti l'una dall'altra, avevano rilevato la superiorità alla soglia limite di legge.
Etilometro: visite periodiche necessarie per verificare il margine di errore insito nella prova
Il Tribunale rileva come dalla disamina della copia del libretto metrologico dell'etilometro utilizzato, risultava che la verifica primitiva fosse avvenuta in data 04/09/2012 e le verifiche periodiche successive nelle date 25/11/2013, 06/10/2014, 22/12/2015.
Un rilievo importante posto che, ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 del MIT, le visite periodiche vanno effettuate annualmente: nel dettagli, "le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati" e "gli agenti preposti all'utilizzo degli etilometri (...) avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi (...) siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche".
Nel caso di specie, l'apparecchio in questione, con il quale erano state effettuate le prove alcolemiche, non era in regola con le prescrizioni anzidette, posto che la visita periodica non era stata compiuta nell'anno, bensì oltre lo stesso (decorsi oltre 14 mesi).
Inoltre, sottolinea il giudice, è importante evidenziare come sia la stessa normativa di settore a prevedere un margine di errore, sebbene modesto, in cui può incorrere l'etilometro, anche laddove siano state correttamente adempiute le prescrizioni e le verifiche sul punto, come sopra indicate. Nella fattispecie, il superamento della soglia è risultato essere alquanto modesto.
Questa circostanza, considerata assieme alla mancanza di corretto adempimento delle verifiche annuali, all'effettività di un margine di errore ulteriore (comunque insito nella prova e riconosciuto dalla normativa), induce il Tribunale a ritenere non formata in modo adeguato, ovvero oltre ogni ragionevole dubbio, la prova che l'imputato fosse alla guida dell'autovettura in condizioni di assunzione alcolica superiore, sotto il profilo quantitativo, alla soglia di punibilità ai fini della sanzione penale.
Pertanto, ex art. 530 c.p.p., viene pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Tribunale di Venezia, sent. n. 714/2018