I titolari degli stabilimenti balneari sono obbligati a concedere il transito gratuito verso la battigia? E a quali limitazioni è soggetta la fruizione della battigia da parte dei bagnanti?

Avv. Marco Sicolo - L'annosa questione del diritto di accesso dei bagnanti alla battigia, cioè a quel tratto di spiaggia su cui si infrangono le onde, non ha mai trovato una soluzione univoca.

Alcune disposizioni legislative, però, aiutano a tracciare meglio i confini della questione.

Accesso alla battigia: cosa dice la legge

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Ogni volta che arriva l'estate, il tormentone davanti agli ingressi dei lidi e degli stabilimenti balneari è sempre quello: si può entrare nella struttura senza pagare l'ingresso, per raggiungere la battigia e fare un bagno?

Ovviamente, i due partiti contrapposti non ne vogliono sapere di recedere dalle proprie posizioni. Per i gestori degli stabilimenti, l'ingresso al lido è sacro e va pagato. Per i bagnanti, invece, arrivare al mare è un sacrosanto diritto, perché "la spiaggia è di tutti".

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, partendo dal dato normativo. Della questione si è occupata espressamente la legge finanziaria del 2007 (l. 296/2006), la quale stabilisce espressamente, per i titolari delle concessioni sul demanio marittimo (quindi, in primo luogo, per i gestori dei lidi) l'obbligo di consentire il passaggio libero e gratuito verso la battigia, anche al fine della balneazione.

E la sussistenza di tale diritto veniva ribadita, successivamente, dalla legge Comunitaria 2010 (l. 217/2011).

Ma allora è tutto così semplice? In apparenza sì, ma nella pratica no, di certo. Perché anche l'atteggiamento di ostruzione tenuto dai concessionari trova agganci nella normativa vigente. Vediamo in che modo.

Le ordinanze balneari delle Regioni

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Nella pratica, le situazioni che possono verificarsi sono molteplici: di fronte a una richiesta di transito gratuito verso il mare, ci sono gestori che consentono il passaggio, altri che lo impediscono e altri ancora che gentilmente invitano la (mancata) clientela a usufruire di un diverso passaggio verso il mare, poco distante dallo stabilimento.

La questione trova spesso soluzione nel contenuto delle ordinanze balneari, cioè quel particolare provvedimento con cui una Regione costiera può disciplinare l'uso del demanio marittimo, l'esercizio dell'attività balneare e alcuni aspetti relativi alla gestione delle strutture turistiche e ricreative.

Ebbene, tali provvedimenti contengono, in genere, delle disposizioni che regolano la spinosa questione dell'accesso alla battigia. Tra le varie ordinanze balneari 2018, ad esempio, quella della Regione Emilia Romagna stabilisce espressamente che deve essere garantito il pubblico transito per raggiungere la battigia. Per inciso, il provvedimento precisa anche che l'ampiezza di quest'ultima si considera pari a 5 metri, prendendo come riferimento il livello medio del mare.

L'ordinanza della Regione Puglia, invece, impone ai concessionari di garantire il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia, solo nel caso in cui non esistano accessi alternativi entro 150 metri, a sinistra o a destra rispetto all'ingresso dell'area in concessione.

Al contempo, il medesimo provvedimento contiene anche una disposizione che vede come destinatari i Comuni costieri. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo.

Il divieto di occupazione della battigia

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Come si vede, la soluzione non è univoca, anche se in linea generale si può dire che i concessionari di stabilimenti e lidi marittimi debbano concedere ai bagnanti l'accesso gratuito verso la battigia, almeno in mancanza di altri accessi vicini.

Ma occorre fare attenzione anche a ciò che i bagnanti possono fare, una volta raggiunta la battigia. Infatti, per ragioni di sicurezza, è generalmente vietato occupare la stessa con ombrelloni, lettini, sdraio e simili, per evitare di intralciare le eventuali operazioni di soccorso ad opera del personale di salvataggio.

Tale divieto, peraltro, è espressamente riportato nelle due ordinanze regionali sopra esaminate.


Foto: 123rf.com
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