di Lucia Izzo - Riveste particolare gravità la condotta del medico, dirigente della struttura sanitaria, che sfoga la propria rabbia verso i colleghi negli uffici amministrativi della Casa di Cura alla presenza degli utenti e dei loro familiari. Il medico rischia dunque il licenziamento poiché, stante le prove raccolte, il fatto non può ritenersi insussistente e, semmai, può discettarsi della proporzionalità della sanzione.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 12102/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda che aveva visto opposti un medico e la Casa di Cura presso la quale ricopriva la qualifica di dirigente, prima di essere licenziato.
Nella specie, al medico veniva contestato di aver sfogato la propria rabbia (urlando, inveendo e pronunciando parolacce) aggredendo il direttore della struttura e l'addetta al personale. Il tutto alla presenza di dipendenti della casa di cura nonché di utenti e loro familiari presenti negli uffici per il disbrigo di pratiche amministrative.
In prime cure, questi aveva impugnato il licenziamento disciplinare ritenendo difettasse la giusta causa e comunque la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti, non riconducibili ad alcune delle ipotesi per le quali il CCNL consentiva l'adozione della massima sanzione.
Impugnativa respinta dal Tribunale adito con decisione poi reclamata dal medico in sede di gravame. La Corte d'appello, accogliendo il reclamo, riteneva insussistente il fatto contestato, ovvero rientrante tra le condotte punibili, secondo il c.c.n.l., con una sanzione solo conservativa.
In Cassazione, la società impugna tale conclusione lamentando, tra l'altro, proprio l'erronea interpretazione fornita dalla sentenza impugnata in ordine alla nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui al comma 4 dell'art. 18 novellato.
Rischia il posto il medico che urla e dice parolacce
Una doglianza accolta dalla Cassazione che spiega come l'orientamento della giurisprudenza in materia di interpretazione del comma 4 dell'art. 18 novellato è nel senso che l'insussistenza del fatto contestato comprende l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (o antigiuridicità).
Quindi, in tale ipotesi, si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.
Nella specie il fatto contestato, rileva la Cassazione, risulta accertato e non può certamente ritenersi (oltre che insussistente) privo del carattere di antigiuridicità e neppure risulta che tale condotta sia stigmatizzata dal c.c.n.l. con una sanzione meramente conservativa.
Infatti, come incontestatamente espone la sentenza impugnata, il c.c.n.l. non contiene una tipizzazione degli illeciti, rimettendo l'art. 11 del c.c.n.l. la sanzione alla valutazione della loro gravità, e prevedendo il licenziamento qualora l'infrazione rivesta "carattere di particolare gravità".
Il comportamento sanzionato risulta indubbiamente esistente e per di più avvenuto in presenza del personale dell'azienda e degli utenti di essa, nei confronti del dirigente e del personale dell'azienda, e dunque, teoricamente, di particolare gravità.
Si può dunque discettare della proporzionalità (richiamata esplicitamente dal detto art. 11), che per giurisprudenza costante di questa Corte è fuori dall'eccezione di cui al comma 4 dell'art. 18 novellato, ma non ritenere insussistente il fatto, come ha invece fatto la Corte d'Appello. Il ricorso va dunque accolto e la causa rinviata ad altro giudice.
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