Copia cartacea screenshot: fa prova
Prima dell'avvento dei social network avevamo una sola vita adesso ne abbiamo due, una reale e una virtuale; in quest'ultima ci confrontiamo con gli altri "amici virtuali" utilizzando un linguaggio completamente nuovo, praticamente sconosciuto fino a qualche anno fa. Così in questa dimensione parallela le nostre attività sono quelle di condividere link, scrivere post, "mipiaci", fare foto, commenti oppure fare screenshot.
Ma che cos'è esattamente uno screenshot?
Nel linguaggio informatico lo screenshot è un processo che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer o di un telefonino. Ed è proprio sul valore probatorio dello screenshot che si è recentemente espressa la Cassazione, con la sentenza n. 8736/2018.
La questione affrontata dalla Suprema Corte ha avuto ad oggetto alcuni articoli diffamatori che avevano offeso la reputazione di un esponente politico.
In primo grado il direttore del giornale nonché anche autore degli articoli veniva condannato per diffamazione, sulla base di una prova decisiva costituita da una copia cartacea delle schermate telematiche del sito internet. In seguito, la Corte di Appello annullava la condanna ritenendo non attendibile come prova documentale lo screenshot, perché non autenticata da un notaio. La questione è,dunque, giunta all'attenzione della Suprema Corte che ha ritenuto assolutamente valida come prova documentale la copia cartacea dello screenshot. I giudici della Cassazione hanno precisato che " i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l'estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l'attendibilità."
Dunque, in conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto lo screenshot un documento informatico valido come prova documentale e riconducibile alla categoria di cui all'art. 234 c.p.p.; di conseguenza per acquisire i relativi dati non è necessaria la procedura dell'accertamento tecnico irripetibile ma è sufficiente una semplice operazione meccanica che non modifichi il contenuto dei dati.