Per la Cassazione, anche in presenza di poche quantità è da escludersi l'ipotesi lieve se il soggetto dispone di "rifornimenti stabili"


di Carlo Casini - Solo nel piccolo spaccio si può beneficiare della lieve entità a condizione che l'attività sia esercitata con un grado basso di offensività. E' quanto sancito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 11994/2018 (sotto allegata). Sulla qualificazione giuridica dell'art. 73, co.5, D.P.R. 309/90, la Suprema Corte aveva già avuto modo di sottolineare come l'ipotesi di cui sopra configurasse una autonoma figura di reato rispetto a quella delineata al primo comma dello stesso art. 73. Nella sentenza n. 14288/2014, infatti, la sesta sezione penale aveva affermato che la nuova "ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 dpr 309/90, come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev'essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell'art. 73 D.P.R. cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all'intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto.

Lieve entità solo nel piccolo spaccio

Nell'attuale sentenza, la Suprema Corte sottolinea che, anche al di là del modesto quantitativo di dosi, va esclusa l'ipotesi lieve ove risulti che il soggetto disponga di fonti di approvvigionamento certe e stabili o comunque in grado di rifornire un vasto mercato ovvero ove risulti la disponibilità da parte del soggetto di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo agli ordinari controlli, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga: pertanto, non può riconoscersi il fatto lieve, anche a prescindere dal quantitativo di volta in volta smerciato o detenuto, ove risulti la gestione di una c.d. "piazza di spaccio", che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura una stabile commercializzazione di sostanza stupefacente.

Stupefacenti: il regime sanzionatorio

A fronte di un regime sanzionatorio

anomalo e foriero di potenziali squilibri, si impone un'adeguata valorizzazione della fattispecie minore, in modo che la fattispecie principale possa essere applicata nei casi in cui la condotta assuma connotati di offensività peculiari, fermo restando che la qualificazione del fatto ai sensi del cit. D.P.R., articolo 73, comma 5, non impedisce di riconoscere ad esso, anche in relazione alla personalità del colpevole, connotazioni tali da imporre l'irrogazione di una pena superiore al minimo o addirittura prossima al massimo (cfr. Cass. pen., Sez.VI, n.1428 del 19 dicembre 2017).

In tale quadro va dunque osservato come le condotte prese in considerazione dall'art. 73 cit. siano tutte astrattamente predicabili di maggiore o minore offensività.

Ciò significa che non può farsi riferimento allo schema astratto della condotta, che riconducibile pur di per sè a profili di rilevanza penale, deve comunque aversi riguardo alle connotazioni concrete di essa nei diversi contesti.

Va rimarcato che la norma fa riferimento alla quantità e qualità dello stupefacente, nonchè ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione.

Ma la concreta attribuzione di significato a tali parametri va raccordata alla potenzialità offensiva che la condotta assume e alle indicazioni che provengono da altri dati normativi sincronicamente valutabili, poichè l'eterogeneità delle sostanze non è sufficientemente significativa per qualificare il fatto come lieve o non lieve.

Vi sono tuttavia, ipotesi intermedie, nelle quali il dato quali-quantitativo non assume rilievo decisivo e ben può essere ulteriormente qualificato da profili collaterali, inerenti altri parametri, in modo da risultare per tale via compatibile o meno con l'ipotesi della lieve entità.

Il piccolo spaccio

In tale prospettiva si è cercato di risalire al dato ontologico del c.d. piccolo spaccio, quale forma socialmente tipica di attività illecita, di per sè tale da collocarsi sul gradino inferiore della scala dell'offensività e compatibile con la detenzioni di dosi di droga conteggiabili a decine (cfr. Cass. pen. Sez.VI,n.15642/2015, Cass. pen. Sez.VI,n.41090/2013).

Si tratta di un approccio che utilmente mira a rendere a priori riconoscibile l'ipotesi della lieve entità sulla base di un parametro esperienzale e che considera altresì l'irrilevanza del mero profilo della continuatività della condotta, ove mantenuta a quel grado di offensività al bene tutelato.

Si tratta tuttavia di stabilire se anche quel tipo di attività, in concreto , sia suscettibile di diversa qualificazione, potendosi ipotizzare che il soggetto disponga di fonti di approvvigionamento certe e stabili o comunque sia in grado di rifornire il territorio o comunque un vasto mercato; (Sul punto cfr. Cass. pen., Sez.III, n.6871/2016 che afferma "è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica o non accertata di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo essere ancorata la valutazione della offensività della condotta al mero dato statico della quantità e qualità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva").

Non può in effetti disconoscersi come l'offensività della condotta vada correlata anche alla concreta capacità di azione del soggetto agente in rapporto alla rete che opera alle sue spalle e/o in relazione alle modalità utilizzate per porre in essere la condotta/e illecita/e al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Le piazze di spaccio

Ben possono così venire in rilievo la disponibilità di un assetto organizzativo complesso come quello della c.d. "piazza di spaccio"o l'utilizzo comunque di peculiari e studiate modalità per sfuggire all'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando ciò implica l'utilizzo e il coinvolgimento di più soggetti e strumenti o artifizi particolari per l'occultamento e la movimentazione della droga.

Dalla sentenza perciò sembra derivare una conferma della necessità di una valutazione concomitante e complessiva. Con questo orientamento la Suprema Corte cerca di colpire chi con elusioni di diritto cerca di farsi processare sotto il co. 5 anzichè sotto il primo comma, tipico di chi nelle organizzazioni piramidali criminali è posto ai vertici.

E' necessario però che gli elementi indiziari della situazione di cui sopra siano dotati di una certa concordanza e chiarezza, onde evitare abusi della norma a contrario.

Le piazze di spaccio sono una realtà mondiale, presenti in varie forme in tutto il mondo, sono la massima rappresentazione della criminalità organizzata in tema di stupefacenti. Purtroppo, è anche da considerare il fatto che la loro presenza, indica un necessario arretramento delle istituzioni statali sul territorio. Non serve arrivare a pensare alla realtà delle favelàs brasiliane o ad altri celebri cartelli della droga sud americani quali quelli colombiani o messicani, dato che ne esistono pure in Italia, le principali per dimensione e attività sono a Roma e Napoli (rispettivamente nelle zone tristemente celebri di Scampia e San Basilio) ma con articolazioni in tutto il territorio nazionale indiscriminatamente tra nord-centro-sud.

Cassazione sentenza n. 11994/2018
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