Avv. Francesca Servadei - Secondo la Terza sezione della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 14595/2018 sotto allegata), per i reati tributari si applica la non punibilità per particolare tenuità del fatto solo nel caso in cui l'omissione riguardi un ammontare molto vicino alla soglia di punibilità.
La fattispecie
La vicenda in questione vede l'imputato, poi ricorrente in Cassazione, aver omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto entro i termini annuali consumando quindi il reato di cui all'articolo 10-ter, D. Lgs. 74/2000.
Omissione Iva e particolare tenuità
I Supremi Giudici sottolineano, innanzitutto, che l'IVA non versata deve essere quella dovuta in base alla dichiarazione annua; il debito con lo Stato, ai fini della configurazione del reato de quo, è quello oggetto della dichiarazione annuale e non quello che risulta dalle fatture emesse, ovvero dalla contabilità d'impresa o di bilancio.
Dal Palazzaccio, rievocando un granitico orientamento (cfr. sentenza Sezioni Unite n. 37428/2013 e III sezione n. 6293/2010), statuiscono, quindi, che la presentazione della dichiarazione costituisce presupposto necessario ai fini del reato de quo, tanto è vero che il soggetto agente ha l'onere di provare che l'oggetto della condotta omissiva sia il debito dichiarato e non quello risultante aliunde. Da ciò deriva, si legge nel provvedimento, che "poiché il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, esso non è integrato qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario (Sez. III, n. 38487 del 21 aprile 2016; Cass. pen., Sez. III, n. 40361 del 19 settembre 2012)".
Viene inoltre ribadito dai giudici della S.C. che in materia di omissione del versamento IVA, la particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis del codice penale, può essere applicata solamente nel caso in cui l'omissione riguardi un ammontare molto vicino alla soglia di punibilità, ossia un importo che gravita attorno ai 250mila euro fissati dal decreto 74. In definitiva, affinchè la condotta possa essere ritenuta di particolare tenuità è necessario che il danno sia scarso ossia quasi insignificante. Nella fattispecie, invece, lo scostamento di oltre 4mila euro rispetto alla soglia di punibilità non può certo definirsi "esiguo", per cui i giudici hanno dichiarato infondato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.
AVV. FRANCESCA SERVADEI
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Cassazione sentenza n. 14595/2018
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