Giunta la vicenda in Cassazione, la prima sezione civile, rilevando un risalente contrasto giurisprudenziale, rimetteva la questione alle sezioni unite.
Nella decisione, i giudici di legittimità hanno anzitutto escluso, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente, che si possa configurare una "responsabilità oggettiva" della banca nel momento in cui paga un assegno a soggetto diverso dal beneficiario.
Per gli Ermellini, si verte invece in tema di responsabilità contrattuale da "contatto qualificato", giacchè la banca ha un obbligo professionale di "protezione", nei confronti di tutti gli interessati al buon fine dell'operazione, "di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso".
Da qui, il principio di diritto secondo cui "ai sensi dell'art. 43, 2° comma, "Legge assegni" (Rd 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.".
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Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 12477/2018
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