La responsabilità del datore di lavoro
Su detta circostanza sarà bastevole puntualizzare, infatti come l'art. 2087 c.c. reciti:"L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro": il datore di lavoro, è tenuto pertanto ad assicurare l'adozione di tutti i sistemi offerti dalla tecnica tesi a evitare e tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale dei medesimi. La giurisprudenza con orientamento tetragono riconosce inadempiente agli obblighi in tema di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le particolari norme in merito, non sia riuscito a proteggere in modo idoneo l'integrità fisica dei lavoratori.
Per quanto concerne la diligenza imposta al datore di lavoro dalla disposizione dell'art. 1176 c.c., si osserva come tale norma disponga che : "Nell'adempimento dell'obbligo inerente all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
Alla figura del datore di lavoro viene richiesta, infatti, una particolare accuratezza sia nell'individuazione dei profili di rischio, sia nella scelta dei mezzi atti a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, anche se non opportunamente previste da norme di prevenzione. Tale prescrizione estende in modo considerevole il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto quest'obbligo non è più previsto da precise e fisse disposizioni che inevitabilmente col tempo subirebbero un superamento, bensì da princìpi in continua evoluzione e aggiornamento, in virtù dei tre criteri che scaturiscono dall'art. 2087 c.c.: 1) la particolarità del lavoro; 2) l'esperienza; 3) la tecnica.
Obblighi a cui è tenuto il Dirigente scolastico
In particolare si annota come se trattasi di un allievo diversamente abile, il datore di lavoro (Dirigente scolastico) ha il precipuo dovere di assicurare tutte le figure di supporto, previste dalla legge, perché l'alunno non cagioni danni a terzi e prima di tutto agli altri compagni e agli insegnanti.
Il Dirigente scolastico, e per questi l'Amministrazione, possono venire quindi chiamati a rispondere di qualsiasi danno fisico, morale e biologico che, nell'esercizio della propria funzione, venga causato ai docenti.
Alla luce di tutto ciò, siamo in grado di affermare quindi che il datore di lavoro risulta essere il Responsabile per la sicurezza e nella scuola questa funzione è propria appunto del Dirigente scolastico, da non confondere con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Per quanto concerne la tutela penale che l'ordinamento offre in ordine a dette ipotesi si osserva che gli insegnanti vittime di aggressioni da parte di alunni (che ricordiamo se maggiori di quattordici anni sono imputabili) o anche da parte dei genitori degli allievi, dovranno segnalare l'accaduto al dirigente scolastico e sporgere formale denuncia nei confronti dei loro aggressori. E' importante, altresì, che gli insegnanti aggrediti che abbiano riportato contusioni si facciano immediatamente refertare presso il pronto soccorso facendosi rilasciare un certificato da allegare alla denuncia. Sul punto si annota anche che il Dirigente scolastico che avesse eventualmente sottovalutato l'episodio comunicatogli dal docente aggredito, proprio in virtù dell'obbligo che su di lui incombe quale responsabile per la sicurezza dei lavoratori e qualora si profilassero appunto dei rilievi penali, dovrebbe attivarsi avvisando la magistratura, in caso contrario il suo comportamento integrerebbe una grave omissione.
Avv. Giuliana Degl'Innocenti
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