di Marina Crisafi - Fratelli e sorelle, figli di genitori separati, devono poter crescere insieme, mantenendo il loro legame. È quanto deciso dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 12957/2018 depositata ieri (sotto allegata), accogliendo il ricorso di una madre e cassando la sentenza di merito.
La vicenda
Alla base della vicenda un conflitto familiare sfociato nelal separazione dei coniugi e nell'affidamento di uno dei figli minori ai servizi sociali con residenza prevalente presso il padre. Da qui il ricorso della madre che lamentava, tra l'altro, la mancata audizione della minore da parte del giudice e la non considerazione della volontà da lei espressa di abitare con la mamma e la sorella. Il procuratore generale chiedeva altresì la cassazione della sentenza e la pronuncia del principio di diritto secondo cui "la tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano esser collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse".
Fratelli e sorelle devono stare insieme
Gli Ermellini ricordano innanzitutto l'importanza dell'ascolto del minore, peraltro nel caso di specie quasi dodicenne, e il dovere del giudice di cercare di accogliere le sue richieste, per quanto possibile. Per cui, ha sbagliato la corte di merito a non tenere in debita considerazione la volontà della minore di poter stare con la madre e la sorella.
Volontà apprezzata invece dalla consulenza che ha ritenuto il legame con la sorella il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per la minore "sulla base di una valutazione psicologica che si aggiunge alla condivisibile considerazione generale del Pg circa la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto fra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e comunque sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza".
Inoltre, rimarcano dal Palazzaccio, la conflittualità tra i coniugi, "non può costituire, di per sé, una giustificazione idonea a far ritenere prevalente l'interesse del minore al mantenimento dello status quo". La sentenza è dunque cassata per consentire una nuova verifica su quale sia la residenza maggiormente corrispondente all'interesse della minore.
Cassazione ordinanza n. 12957/2018
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