La Cassazione a Sezioni Unite precisa come l'opposizione a fermo amministrativo debba essere presentata al giudice onorario a prescindere dal valore della controversia

di Lucia Izzo - L'opposizione al preavviso di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di sanzioni per aver violato il Codice della Strada, andrà proposta sempre innanzi al Giudice di Pace: si tratta infatti, di materia di sua esclusiva competenza, a prescindere dal valore della sanzione edittale o irrogata.


È la conclusione a cui sono giunte le Sezioni Unite di Cassazione nella sentenza n. 10261/2018 (qui sotto allegata) che si sono pronunciati su un aspetto particolarmente controverso riguardante le c.d. "ganasce fiscali", ovvero il fermo amministrativo e il preavviso di fermo

La vicenda

La pronuncia degli Ermellini origina al Regolamento di competenza sollevato dal Tribunale in relazione a un'opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo fondato su crediti relativi a contravvenzioni del codice della strada, per l'importo di circa 16.000,00 euro, dopo che la sentenza era stata ivi riassunta a seguito del rilievo della propria incompetenza da parte del Giudice di Pace.

Per il Tribunale, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 15354 del 2015, il fermo amministrativo non sarebbe più potuto essere considerato come atto esecutivo prodromico all'esecuzione, bensì misura puramente afflittiva volta indurre il debitore all'adempimento.

Di conseguenza, lo stesso sarebbe stato impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Il Tribunale ha dunque qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione

non ancora iniziata e di conseguenza spettante alla competenza per materia del Giudice di Pace.

La Terza Sezione Civile, chiamata a pronunciarsi sul regolamento di competenza, ha poi rinviato la decisione alle Sezioni Unite evidenziando le incertezze sussistenti sul punto tra le decisioni della giurisprudenza di legittimità in ordine all'esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace in materia di controversie relative alle opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Il Supremo Consesso viene dunque interrogato in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi a oggetto opposizione a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada.

Fermo amministrativo: misura puramente afflittiva

Il Collegio ritiene indispensabile partire dell'approdo a cui sono giunte le stesse Sezioni Unite con l'ordinanza n. 15354/2015 affermando che fermo e preavviso di fermo si configurano come atti di natura cautelare coercitiva.

Il fermo amministrativo è ritenuto costituire, dunque, misura non alternativa all'esecuzione, ma puramente afflittiva, sicché la pretesa dell'esattore è impugnabile con un'azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione e alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore.

Sorge, dunque, a questo punto la necessità di inquadrare il giudice (Tribunale o Giudice di Pace) innanzi al quale impugnare fermo amministrativo o preavviso di fermi ove questi siano fondati su cartelle di pagamento da sanzioni amministrative.

La Cassazione compie un'interessante e corposa disamina quanto all'iter legislativo che ha portato all'attuale disciplina del d.lgs. n. 150/2011 (artt. 6 e 7), collegata all'analisi degli approdi dottrinari e giurisprudenziali sul punto, tutti indici rilevanti al fine della qualificazione della natura giuridica di tale competenza.

In conclusione, gli Ermellini giungono a ritenere che oggi, ex art. 6 d.lgs. del 2011, la competenza del Giudice di Pace si può qualificare come devoluta in base a un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo e in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del valore.

Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del d.lgs. n. 150/2011, ex articolo 6, relativa alle controversie aventi a oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia e solo in alcune ipotesi con limite di valore.

Invece, la natura giuridica della competenza di cui al successivo art. 7, relativa alle controversie aventi a oggetto opposizione al verbale di accertamento, è competenza per materia. Gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354.

Cass., Sezioni Unite, sent. 10261/2018

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