di Lucia Izzo - Va ritenuto esclusivamente responsabile del sinistro stradale il ciclista che ha effettuato un sorpasso con estrema avventatezza e sconsideratezza, in assenza delle condizioni di sicurezza necessarie.
Non sempre, infatti, l'apporto causale colposo dei conducenti al sinistro si presume uguale: anzi, se risulta accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente neppure sarà tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12610/2018 (qui sotto allegata) seguita al ricorso di un ciclista, condannato a risarcire i danni, causati dall'incidente da lui provocato, occorsi all'autovettura di controparte dopo aver invaso la corsia di pertinenza di questa'ultima.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la guidatrice non avrebbe potuto evitare la collisione con il velocipede mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia: dopo aver incrociato l'autovettura, infatti, il ciclista aveva deciso di sorpassare con estrema avventatezza, senza che le condizioni di sicurezza imposte glielo consentissero.
In Cassazione, il ricorrente si duole lamenta la carenza di accertamento sull'irreprensibilità della condotta di guida del conducente del veicolo antagonista, che sarebbe dovuta essere esclusa a seguito di una più attenta valutazione del materiale istruttorio.
Ciclista totalmente responsabile dei danni provocati dal sorpasso avventato
Gli Ermellini precisano che, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria in quanto opera se è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, e neppure è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 18631/2015; Cass. n. 4130/2017).
Infatti, si legge nella sentenza, "la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico".
Di conseguenza, se viene accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti, l'altro è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ancora, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, ovvero dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Nel caso in esame, non solo la concorrente responsabilità del conducente è stata correttamente esclusa in base ai summenzionati principi di diritto, ma il ricorrente pretende di rivalutare in sede di legittimità la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, operazione non consentita. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Cass., VI civ. ord. 12610/2018• Foto: 123rf.com