Il diritto alle ferie non si esaurisce alla fine del rapporto di lavoro. Non può essere precluso quindi il diritto all'indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie. Le conclusioni dell'avvocato Ue
di Redazione - Il fatto che il lavoratore non abbia chiesto di usufruire delle ferie retribuite non fa venir meno il diritto all'indennità pecuniaria sostitutiva. Questo perché il diritto alle ferie non si esaurisce al termine del rapporto di lavoro, anche se il dipendente risulti deceduto. Per cui, in caso di interruzione del rapporto, ai lavoratori che non hanno usufruito del periodo di vacanza, non può essere precluso il diritto all'indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie. Sono le conclusioni cui è pervenuto l'avvocato Ue Yves Bot nelle cause presso la Corte di giustizia europea (n. C-619/16, C 684/16, C 569/16 e C 570/16) relative a controversie tra il diritto tedesco e la direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

Tuttavia, afferma Bot, c'è un'eccezione. "Qualora il datore di lavoro dimostri di aver posto in essere le operazioni necessarie al fine di consentire ai lavoratori di far valere il proprio diritto e che, nonostante i provvedimenti adottati, il lavoratore abbia deliberatamente rinunciato, il lavoratore medesimo non può esigere l'indennità" si legge nelle conclusioni.

Il lavoratore, dunque, per ottenere il risarcimento dovrà dimostrare di avere rinunciato alle ferie per cause estranee alla propria volontà.


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