Per le Sezioni Unite la forbice temporale della sanzione della sospensione va da un minimo di due mesi a un massimo di cinque anni come previsto dallo stesso Codice Deontologico

di Lucia Izzo - Il Codice Deontologico Forense stabilisce che la durata della sanzione della sospensione irrogata all'avvocato debba fissarsi con riferimento a una forbice temporale che va un minimo di due mesi e un massimo di cinque anni.


L'avvocato destinatario della sanzione, quindi, non sarà ammesso a sindacarne la durata minima proponendone un'ulteriore riduzione sul presupposto che l'art. 22, comma 2, lettera b) del Codice Deontologico Forense, che disciplina la possibilità di aumentare la sanzione nei casi più gravi (fino alla sospensione per i reati puniti con censura) non indica un minimo, ma solo un massimo di durata.


Infatti, è lo stesso Codice Deontologico a fissare indefittibilmente il massimo e il minimo della sanzione della sospensione, anche in relazione a violazioni in linea normale meno gravi nonostante il loro carattere aggravato rispetto alla normale sanzionabilità con l'avvertimento, come dimostra la lettura dell'art. 22, comma 2, lett. a) del Codice

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13237/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sanzione della sospensione, irrogatagli dal competente Consiglio dell'Ordine.

La vicenda

La professionista era incolpata per violazioni particolarmente gravi e disciplinate anche dal nuovo Codice Deontologico all'art. 19 (doveri di lealtà e correttezza con i colleghi e le istituzioni forensi) e all'art. 41 (Rapporto con parte assistita da collega).


Questa, pur avendo concordato con un collega di richiedere il rinvio di un'udienza penale, si presentava a quest'udienza depositando un atto di remissione di querela, formalizzata dal suo cliente e con relativa accettazione firmata dal cliente del collega, con il quale aveva concordato direttamente tali atti senza nulla comunicare all'altro avvocato.

Su proposta del Pubblico Ministero, il CNF aveva rideterminato la sanzione per l'illecito addebbitatogli che passava da uno a due mesi di sospensione. Secondo il Procuratore della Repubblica, infatti, la sanzione applicata dal Consiglio dell'Ordine risultava di durata inferiore a quella minima fissata in mesi due dall'art. 40 del r.d.l. n. 1578/1933.


In Cassazione, tra l'altro, la ricorrente censura tale rideterminazione rammentando come, alla stregua del vecchio Codice sarebbe stato consentito applicare la sanzione della sospensione nel minimo di due mesi, il minimo allora previsto (fino a un massimo di un anno).


Disciplina che la professionista ritiene mutata alla luce dell'entrata in vigore (nelle more) del nuovo Codice che avrebbe consentito di sanzionare l'illecito addebitato alla ricorrente, considerato grave, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), del Codice stesso, dunque con la sanzione della sospensione determinata nel massimo fino a un anno.


Tale norma, fissando un massimo e non un minimo, avrebbe consentito di irrogare la sanzione in misura minore, addirittura per un solo giorno, disciplina sicuramente mitior rispetto a quella previgente e dunque da preferire.

Avvocati: la sospensione dalla professione dura minimo due mesi

L'esegesi proposta dall'avvocato viene, tuttavia, bocciata in toto dagli Ermellini che la considerano priva di fondamento.


Il disposto della lettera b) dell'art. 22 NCDF, spiegano i giudici, quando prevede che "nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo (....) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura" non si presta affatto a essere inteso nel senso che non vi sia un limite minimo per la sospensione.


Al contrario queste deve individuarsi proprio nella misura di almeno due mesi posto che lo stesso art. 22, al comma 1, nel determinare la tipologia delle sanzioni disciplinari, definisce la sospensione una sanzione consistente "nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato" applicabile in presenza di infrazioni "consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura".


Pertanto, la norma sottende evidentemente che ontologicamente la sanzione della sospensione non è concepibile con una durata minore di due mesi. Non è possibile, dunque, ritenere che il silenzio sulla durata minima, quando si dispone per gli illeciti sanzionabili in misura più grave, significhi che essa non è indicata e quindi possa essere minore di quella automaticamente desumibile e fissata indefettibilmente dalla lettera c) del comma 1.

Per i giudici, dunque, "l'art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione".



Cass., Sezioni Unite, sent. n. 13237/2018

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