La Cassazione conferma la decadenza dal beneficio della rateizzazione ove il contribuente ometta di versare al Fisco anche una sola rata successiva alla prima

di Lucia Izzo - Decade dal beneficio della rateizzazione il contribuente che omette di versare al Fisco anche una sola delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di adesione al processo verbale di constatazione. L'inadempimento, dunque, legittima l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nell'ordinanza n. 13133/2018 (qui sotto allegata) sul ricorso di un contribuente che aveva optato per l'adempimento dilazionato delle imposte che era tenuto a versare al Fisco (in materia di IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale).


Tuttavia, questi a causa di problemi finanziari non provvedeva al pagamento delle rate scadute e, conseguentemente, l'Agenzia delle entrate procedeva a iscrivere a ruolo, ex art. 14 d.P.R. n. 602/1973, le intere somme dovute dedotti i versamenti già eseguiti, con sanzioni e interessi, notificando la relativa cartella di pagamento.


Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP affermando che l'iscrizione a ruolo poteva essere effettuata solo limitatamente alle rate scadute rimaste insolute e non all'intero debito. Ricorso respinto dalla Commissione che, rilevata la decadenza del ricorrente dal beneficio della rateizzazione, riteneva legittima l'iscrizione a ruolo dell'intere somme dovute dedotti i versamenti già eseguiti. Decisione confermata anche dalla CTR chiamata a pronunciarsi in seconde cure.

Fisco: addio rateizzazione se non viene pagata anche una sola rata

In Cassazione, gli Ermellini chiariscono come, con riferimento all'anno di imposta della vicenda di cui è causa (2006), vada applicato l'art. 8, comma 3-bis ,del d.lgs. n. 218/1997, come modificato dalla legge n. 311/2004, che ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina che regola il pagamento rateale del debito erariale.


Il legislatore, infatti, ha espressamente disciplinato l'ipotesi di inadempimento di alcuni dei pagamenti previsti dal piano di rateazione: si è stabilito, tra l'altro, che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determini la decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione dell'importo dovuto in forza di un atto di accertamento o PVC, a cui si è prestata acquiescenza o adesione, come nella specie avvenuto.


Ne deriva che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata avendo la CTR rilevato, a causa dell'omesso versamento delle rate scadute, la decadenza dal beneficio della reteizzazione e, quindi, la legittima iscrizione a ruolo delle intere somme dovute, dedotti i versamenti già eseguiti.





Cassazione ordinanza n. 13133/2018

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