Collare antiabbaio? E' reato
Con una pronuncia, di qualche mese fa (la n. 3290/2018), la Cassazione precisa che per abbandono di animali deve intendersi non solo "la condotta di distacco volontario dell'animale ma anche ogni forma di trascuratezza o disinteresse compresi anche tutti quei comportamenti caratterizzati da indifferenza o inerzia".
In buona sostanza il "collare antiabbaio" ogni volta che il cane abbaia infligge allo stesso una scossa elettrica producendo nell'animale delle evidenti sofferenze. Nella vicenda in questione il proprietario di alcuni cani era stato condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) derubricato in seguito nel reato di cui all'art. 727 c.p.
Il proprietario dei cani ovviamente respingeva le accuse sostenendo che non fosse stato provato sia che il collare antiabbaio avesse provocato delle sofferenze nei cani(non essendo state evidenziate lesioni sugli stessi) sia che il collare fosse incompatibile con la natura degli animali.
A nulla sono valse le contestazioni perché la Suprema Corte ha ricordato una precedente pronuncia (Cass. n. 38034 del 2013) secondo cui l'utilizzo del collare antiabbaio "è una forma di addestramento fondata su uno stimolo doloroso che incide sull'integrità psicofisica dell'animale integrando, quindi, il reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 c.p.".
In definitiva rientrano nel reato di "abbandono di animali" anche quegli atteggiamenti che procurando all'animale dolore ed afflizione incidono sulla sfera psicofisica dello stesso causando dei patimenti, anche senza che vi sia una vera e propria lesione all'integrità fisica.
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