La normativa europea sulla sicurezza nei prodotti alimentari e la procedura di segnalazione per la tutela dei consumatori

Dott.ssa Zaira Niaty - La sicurezza nei prodotti alimentari è una tematica che si dovrebbe trattare spesso e volentieri, dal momento che è strettamente collegata alla salute dell'uomo.

Molto spesso accade che nelle confezioni dei prodotti alimentari di vario genere, vengano ritrovati dai consumatori dei "corpi estranei" che, possono consistere in materiali quali frammenti di vetro, schegge di legno, residui di plastica o sostanze nocive alla salute.

Per alimento è da intendersi "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l' acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento" (Pacchetto Igiene 2002 - normativa europea).

La normativa garantista sulla conformità dei prodotti

Nel sistema legislativo vigono copiose norme soprattutto europee che dispongono sulla conformità dei prodotti quale ad esempio, quelle relative alle disposizioni di igiene e controllo di filiera alimentare (Regolamenti CE: n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; n. 852, 853, 854 e 882 del 2004; Regolamento CE n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari).

La tracciabilità dei prodotti: i lotti

Ogni alimento deve avere una equivocabile tracciabilità, che ne costituisce un prerequisito fondamentale della sicurezza. Pertanto, vi è il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Ogni partita di prodotto è caratterizzata da un codice che tecnicamente viene definito lotto.

L' identificazione dei prodotti è fondamentale, in quanto la gestione delle emergenze alimentari è una importante responsabilità a carico di ogni operatore del settore alimentare.

Ma l'ignaro consumatore quando si trova di fronte ad un tale spiacevole disguido, può avvalersi di una procedura facile ed efficace, per tutelare la propria incolumità e quella per l' effetto erga omnes.

La procedura di segnalazione da parte del consumatore

Egli può, preliminarmente rivolgersi presso una associazione dei consumatori esistente nel territorio in cui è avvenuto l'acquisto malcapitato e tramite queste, segnalare formalmente il fatto all' azienda di cui il prodotto si riferisce.

Lo scopo di codesta segnalazione formale consiste in un invito all'azienda:

- a verificare la conformità del prodotto su quei lotti di produzione di quel periodo, di cui si mandano gli estremi;

- a voler considerare principalmente lo scopo di questa segnalazione oltre che come tutela per il consumatore, come indirizzo di serietà per l'immagine della azienda, volta alla correttezza della pubblicità, ad un'adeguata corrispondenza delle informazioni indicate sul prodotto, così come dispone l' art. 20 del D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 "c.d. Codice del Consumo", in riferimento alla "Pubblicità ingannevole e comparativa".

Questo passaggio è importante per ciò che concerne l'aspetto informativo dei prodotti, che pur non essendo collegato alle questioni igieniche e di sicurezza dell'alimento, riguarda in particolare ad una tutela più estesa del consumatore, il quale, deve ricevere dai produttori e venditori degli alimenti che acquista, tutta una serie di informazioni obbligatorie e ben dettagliate.

- a provvedere per l' effetto, una volta accertata la problematica che si ripone all'attenzione, ad una proposta di equo ristoro per il disguido arrecato al reclamante.

Tale ultimo invito può consistere nella richiesta di un ristoro simbolico, qualora non vi siano state particolari lesioni alla persona oppure in caso contrario ma con prove certe, il consumatore può formulare un esposto all'Asl competente territorialmente o ai Nas e in via civile, citare l'azienda in giudizio per l' ottenimento di eventuale risarcimento del danno, previa diffida.

Dott.ssa Zaira Niaty

Esperta in diritto del consumo e tutela delle utenze c/o Movimento Difesa del Cittadino

mail: infostudiolegals@libero.it


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