Il decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di 60 giorni e opposto dal debitore, non impedisce al giudice di accertare il merito del credito.

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 751/2018 ha precisato che, se il debitore si oppone a un decreto ingiuntivo, già inefficace, perché notificato oltre il termine dei 60 giorni, al giudice non è precluso accertare, su richiesta del creditore, la fondatezza del suo diritto, perché il ritardo della notifica non pregiudica la qualificabilità del ricorso come domanda giudiziale.


Decreto ingiuntivo: che cos'è?

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Il decreto ingiuntivo è un atto emesso dal giudice dopo una valutazione sommaria dei fatti, sulla sola base della prova scritta, con cui il creditore può ottenere la condanna al pagamento del suo credito.

Il requisito della prova scritta

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Per ottenere il decreto ingiuntivo il creditore deve fornire un'idonea prova scritta del suo credito (art. 634 c.p.c. e 635 c.p.c):

  • polizze,
  • promesse unilaterali per scrittura privata,
  • telegrammi,
  • estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti c.c. bollate e vidimate,
  • estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
  • libri o registri della pubblica amministrazione,
  • accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

Le possibili decisioni del giudice

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Una volta che il creditore redige e deposita il decreto ingiuntivo in cancelleria, corredato dai documenti previsti dalla legge, il giudice:

  • se ritiene che la domanda sia carente dal punto di vista probatorio, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a integrare le prove;
  • se invece rileva l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 633 c.p.c, con decreto motivato (da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso), ingiunge al debitore di pagare la somma, consegnare la cosa o la quantità di cose chieste (o al posto di queste la somma di cui all'art. 639) nel termine di quaranta giorni, avvertendo espressamente il debitore che, entro lo stesso termine può fare opposizione e che, in mancanza si procederà a esecuzione forzata.

In presenza di giusti motivi, il termine può essere ridotto a dieci o aumentato a sessanta giorni. Se l'intimato risiede in uno stato UE, il termine è di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, invece il termine è di sessanta giorni, ma non può mai essere inferiore a trenta o superiore a centoventi.

Notifica e perdita di efficacia del decreto

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Per consentire al debitore di fare opposizione il decreto deve essere portato a sua conoscenza. Questa finalità si realizza con la notifica, che deve avvenire entro 60 giorni dalla pronuncia, a pena di inefficacia del decreto, anche se l'art 644 c.p.c precisa che "la domanda può essere riproposta."

Conviene opporsi al decreto dopo 60 giorni?

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E' chiaro quindi che, se il creditore non provvede a notificare il decreto ingiuntivo nel termine di 60 giorni, per il debitore non ha più senso fare opposizione, visto che è diventato inefficace. Questo sulla carta, in realtà non è proprio così.

Il fatto che il decreto ingiuntivo sia divenuto inefficace a causa del decorso del termine di 60 giorni, non vieta al giudice di accertare il credito e condannare il debitore. Sulla questione è intervenuto di recente il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 751/2018.

Dopo 60 giorni il decreto ingiuntivo vale come domanda giudiziale

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Queste le conclusioni del Tribunale di Reggio Emilia sull'opportunità o meno del debitore di fare opposizione, anche se il decreto ingiuntivo gli è stato notificato dopo 60 giorni:

"E' infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006)."

Notifica tardiva: al debitore conviene fare opposizione?

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Alla luce del ragionamento del Tribunale di Reggio Emilia, al debitore conviene fare opposizione a un decreto ingiuntivo che gli è stato notificato oltre i termini di legge? Facciamo chiarezza:

  • se il debitore fa opposizione al decreto che gli è stato notificato dopo il termine di 60 giorni per farne accertare l'inefficacia, il giudice, su richiesta del creditore, può comunque procedere all'accertamento del diritto. In questo caso, la sentenza può condannare il creditore al pagamento delle spese processuali perché comunque ha notificato un atto inefficace, ma può anche condannare il debitore a pagare le somme indicate nel decreto ingiuntivo perché la sua opposizione è fondata su questioni di rito (notifica oltre i termini) e non sul merito della domanda;
  • pertanto, a meno che il debitore non abbia motivi di merito, oltre a quelli di rito, da opporre al creditore, non è conveniente per lui fare opposizione per ritardata notifica del decreto ingiuntivo.

Tribunale Reggio Emilia sentenza n. 751-2018

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