Avv. Pier Vincenzo Garofalo - Quella che si sta per affrontare è una questione spinosa, che ha suscitato molta indignazione nei giorni scorsi soprattutto tra le fila dei piddini, non tanto a causa del veto posto dal Capo dello Stato verso la persona dell'eminente economista Paolo Savona, quanto per l'atteggiamento tenuto dalle forze politiche impegnate nella formazione del nuovo Governo.
Ebbene, l'analisi che si andrà a fare lungi dall'essere esaustiva (l'argomento trattato è di ampia portata e meriterebbe di essere esaminato in altra sede), illustrerà succintamente i punti cardine della questione, affinché tutti possano farsi un'idea più o meno chiara dell'accaduto.
La formazione del Governo
Dispone l'art. 92 della Costituzione: "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri".
L'iter di formazione del Governo non è quindi disciplinato nei suoi vari passaggi, le norme che presiedono tale procedimento sono perlopiù non scritte e costituiscono delle vere e proprie consuetudini costituzionali, limitatamente modificabili purché in ossequio dei principi derivanti dalla forma di governo
parlamentare. Storicamente, il Presidente della Repubblica ha un discreto margine di discrezionalità nella scelta del Presidente del Consiglio, mentre non ne ha alcuno nella scelta dei Ministri. Tale considerazione non emerge in maniera palese dalla semplice lettura della norma di cui al comma 2 dell'art. 92, bensì da un'interpretazione sistematica del testo Costituzionale.Il compito del Capo dello Stato è quello di verificare la possibilità che si formi un Governo stabile, ossia supportato da una maggioranza parlamentare, mantenendo durante tutte le fasi di detto procedimento l'equilibrio che è proprio dell'istituzione rappresentata.
Le prerogative del Capo dello Stato
Ovviamente, il suo ruolo non può essere ridotto a quello di un mero sottoscrittore, pertanto gli sono riconosciute alcune prerogative, che comunque trovano un limite esplicito nella medesima Costituzione.
Si veda quanto espresso negli artt. 54 e 95.
Prevede l'articolo 54: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".
Ergo, il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare sic et simpliciter la sussistenza dei requisiti personali in capo ai soggetti indicati dal Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle funzioni afferenti all'incarico conferito. Di contro, non ha alcun potere di sindacato sulle opinioni espresse e sulle convinzioni politiche dei futuri ministri. Anche perché ex articolo 95: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri", quindi la responsabilità politica delle azioni di governo ricade solo ed esclusivamente sul Presidente del Consiglio.
La limitazione dei poteri e delle prerogative del Presidente della Repubblica nel caso di specie, emerge in maniera ancora più chiara da una attenta lettura del combinato disposto degli artt. 87 comma 2 e 74 (Art. 87 comma 2: "Può inviare messaggi alle Camere", art. 84: "...prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata"), nonché dell'art. 89: "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità" e dell'art. 94: "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere".
Si può pertanto concludere che il Capo dello Stato, in nessun caso ha un potere così incisivo da limitare l'azione del Parlamento e del Governo o addirittura da impedire la formazione di quest'ultimo per questioni marcatamente politiche. Ritornando alla domanda iniziale, è allora possibile affermare che, il veto sul Professore Paolo Savona rappresenta un atto inopportuno e probabilmente non legittimo, però non così grave da giustificare la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica.