di Valeria Zeppilli - L'omesso versamento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato talvolta può configurare reato, ma non sempre. Se in alcuni casi tale condotta è idonea a integrare la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 570 del codice penale, in altri la stessa resta penalmente irrilevante.
A tale proposito, particolarmente significativa è la sentenza della Corte di cassazione numero 24947/2018 (qui sotto allegata), che ha chiarito quando l'ex coniuge inadempiente rischia una condanna penale e quando invece no.
Lo stato di bisogno
In particolare, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare deve ritenersi integrato quando il beneficiario dell'assegno di mantenimento si trovi in stato di bisogno e l'omesso versamento delle somme stabilite dal giudice sia riconducibile alla "volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale" ancora parzialmente in essere nonostante la separazione.
La vicenda
Nel caso di specie, all'imputato era stato contestato di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e di aver quindi tenuto una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia per il solo fatto di non aver provveduto a mantenere la moglie separata secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Per la Cassazione, però, tale conclusione non basta per poter emettere condanna ai sensi dell'articolo 570 del codice penale, essendo a tal fine indispensabile verificare la sussistenza dello stato di bisogno della moglie (che peraltro aveva delle cospicue possidenze immobiliari) e di una volontà dell'uomo di disconoscere i vincoli di assistenza e la non riconducibilità dell'omissione alle precarie condizioni economiche dell'obbligato.
Corte di cassazione testo sentenza numero 24947/2018• Foto: 123rf.com