di Gabriella Lax - Non hanno un fondamento di legge le sanzioni previste per professionisti e commercianti che non accettano dai clienti i pagamenti con carta. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con il parere numero 1446/2018 (sotto allegato), con il quale l'organo ha dato parere negativo sullo schema di Regolamento sulla definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.
Nessuna sanzione per chi non accetta il Pos
Il principio al quale rimanda il Consiglio di Stato è che i professionisti che non accettano i pagamenti con carta non possono essere sanzionati, perché l'ammenda non "può essere imposta se non in base alla legge". Dunque lo schema di regolamento sopra riportato adotta una soluzione che viola il principio della riserva di legge, basando la sanzione sull'applicazione dell'articolo 693 del cp che recita: "Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro".
Il decreto Crescita 179/2012 ha previsto l'obbligo, per chi vende prodotti o presta servizi, di possedere strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carte, obbligo che non prevede alcuna sanzione in caso di mancata installazione del Pos o di mancata accettazione del pagamento. Una mancanza che, secondo il Consiglio di Stato «ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa». In realtà la sanzione sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° febbraio 2016 proprio per effetto del decreto attuativo previsto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) che però aveva ridotto a 5 euro l'importo da cui accettare i pagamenti tracciabili.
La sanzione andrebbe applicata, come prevede lo schema di decreto, anche a chi non accetta la moneta di plastica.
Questo assetto, però, secondo il parere del Consiglio di Stato, non regge. Obiettivi come la lotta al riciclaggio, all'evasione e all'elusione, infatti, devono essere raggiunti nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Ricorrere all'articolo 693 c.p. non è «condivisibile sul versante strettamente giuridico» perché viola il principio secondo il quale «può essere imposta se non in base alla legge».
Pos obbligatorio, la soluzione prospettata dal Consiglio di Stato
I giudici amministrativi hanno però pensato ad una soluzione: la sanzione va «ricercata all'interno dell'ordinamento giuridico
che disciplina le attività commerciali e professionali. In altri termini, nel caso in esame potrebbe trovare applicazione una già esistente norma di chiusura, prevista dal vigente quadro giuridico di riferimento, che sanzioni un inadempimento di carattere residuale». Consiglio di Stato parere n. 1446/2018